Cassazione Penale, Sentenza n. 1232/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilita' dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, motivata dal Tribunale con l'irreperibilita' di fatto dell'istante. La difesa ha censurato la decisione per violazione delle norme sulla irreperibilita' e sulle modalita' di notifica/ricerca (richiamo agli artt. 159 e 677, comma 2-bis, e mancato compimento degli accertamenti previsti), nonche' per vizio di motivazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia dichiarato l'inammissibilita' in ragione dell'irreperibilita' di fatto del Napolitano (assenza sia dal domicilio eletto sia dal domicilio anagrafico), circostanza che ha reso impossibile compiere gli accertamenti e il contatto diretto necessari per valutare l'idoneita' e le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale. La Corte ha distinto chiaramente tra una formale declaratoria di irreperibilita' (art. 159) e l'accertamento di irreperibilita' di fatto utilizzato nel caso concreto, ha richiamato giurisprudenza che richiede contatto e stabile residenza per l'applicazione dell'affidamento e ha confermato l'inammissibilita'. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte osserva che la norma sulla dichiarazione formale di irreperibilita' non e' stata applicata: qui si tratta di irreperibilita' di fatto che impedisce gli accertamenti necessari; il richiamo alla procedura dell'art. 159 e' quindi inapplicabile al caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in relazione a questioni di domicilio e comunicazioni; la Corte precisa che l'inammissibilita' non e' stata pronunciata per mere carenze formali di elezione di domicilio, ma per l'effettiva impossibilita' di reperire il richiedente.
Citata in raccordo alla necessita' di acquisire notizie dai servizi sociali: l'assenza di indicazioni su residenza/ambiente impedisce le informative richieste ai servizi competenti e dunque la verifica dei presupposti per l'affidamento.
Norma posta a base della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancanza di reperibilita' di fatto del richiedente puo' giustificare la declaratoria di inammissibilita' dell'istanza di affidamento in prova quando impedisca in modo reale e definitivo la raccolta delle informazioni e il contatto diretto necessari per valutare i presupposti del beneficio.
- Occorre distinguere tra irreperibilita' formale (con la procedura prevista dall'art. 159) e irreperibilita' di fatto: la Corte puo' basare la decisione sull'irreperibilita' di fatto se questa e' dimostrata e rende impossibili gli accertamenti istruttori.
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale e' essenziale la presenza di una residenza o di un ambiente di inserimento stabili, poiche' senza tali elementi e' precluso il supporto e il controllo del servizio sociale e la valutazione delle prospettive di rieducazione.
- Se il richiedente non e' reperibile presso il domicilio eletto o quello anagrafico e non sono disponibili ulteriori informazioni utili, il giudice puo' considerare la mancata reperibilita' come segno di disinteresse alla procedura e come motivo di inammissibilita'.
- Prima di proporre ricorso avverso una declaratoria di inammissibilita' per irreperibilita', la difesa dovrebbe verificare e documentare puntualmente l'espletamento delle ricerche e degli accertamenti previsti dalla normativa, distinguendo chiaramente tra accertamenti formali e fatti.
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