Cassazione Penale, Sentenza n. 3248/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La DEGERI impugnava in Cassazione la sentenza di secondo grado che l'aveva confermata colpevole dei reati di distruzione/occultamento di scritture contabili (anni 2013-2014), omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette e IVA (2013) e indebita compensazione mediante crediti inesistenti (2013). I mezzi dedotti riguardavano: 1) la violazione di legge per l'affermata carenza del dolo specifico, sostenendo di essere mera prestanome e ignara delle condotte illecite; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena (silenzio motivazionale); inoltre in udienza si è lamentata l'illegittimità dell'applicazione della confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una riproposizione non specifica delle censure già dedotte in appello e non confutasse con adeguata specificità il percorso argomentativo dei giudici di merito. La Corte ha rilevato che la difesa in pratica ammetteva la qualifica di prestanome senza confrontarsi efficacemente con le prove e le argomentazioni contrarie (dichiarazioni di dipendenti dello studio, dell'ex compagno, nomine in altre cooperative, ecc.). Sul punto della pena la doglianza era già stata resa inammissibile in appello e, comunque, la Corte territoriale aveva motivato il trattamento sanzionatorio come "oltremodo benevolo e debitamente motivato"; la censura in udienza sulla confisca è stata considerata estranea all'oggetto del ricorso e ai motivi di appello. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamato rispetto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata in appello (norma che disciplina la rideterminazione della pena in caso di riforma parziale della sentenza)
Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018 (Andolina)
principio di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le medesime censure già dedotte in appello senza svolgere una critica specifica e argomentata della motivazione della Corte territoriale
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
principio secondo cui sono deducibili in cassazione solo vizi della motivazione consistenti nella sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non sono ammesse doglianze che chiedano una diversa valutazione di merito sulla persuasività o attendibilità delle prove
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse censure già affrontate e respinte in appello: è necessario indicare in modo specifico dove la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica
- Se la difesa ammette fatti di fatto (es. nomine formali, contatti diretti con consulenti, dichiarazioni di terzi) ma non confuta puntualmente le singole emergenze probatorie, le censure sulla responsabilità penale risultano inammissibili
- Le doglianze in materia di pena devono essere adeguatamente sviluppate già in appello per poter essere poi efficacemente dedotte in cassazione; l'assenza di motivi in appello rende inammissibile la relativa censura in Cassazione
- Questioni sollevate per la prima volta in udienza di Cassazione (es. confisca per equivalente) e non pertinenti all'oggetto del ricorso o non dedotte in appello sono generalmente inammissibili
- Per impugnare con successo l'attribuzione del "dolo specifico" o l'allegata qualità di dominus vs prestanome è necessario un'attenta critica delle risultanze probatorie e non una mera enunciazione di possibili alternative interpretative; bisogna mostrare errori logico-giuridici o omissioni specifiche nella valutazione delle prove da parte dei giudici di merito
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