Cassazione Civile, Ordinanza n. 18081/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca/postale)
La controversia
La controversia nasce dalla negoziazione di due assegni di traenza non trasferibili, spediti a mezzo posta ordinaria e incassati da soggetto non legittimato, ma apparentemente corrispondente al beneficiario indicato sul titolo. La compagnia traente ha chiesto il risarcimento del danno alla società che aveva effettuato l'incasso tramite gli uffici postali. Il Tribunale ha accolto la domanda qualificando la responsabilità della negoziatrice come contrattuale e ha escluso il concorso di colpa della danneggiata per avere spedito gli assegni con posta ordinaria. La Corte d'appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione la società condannata ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. per avere la Corte territoriale attribuito rilievo vincolante a una circolare ABI e ritenuto insufficiente l'identificazione del presentatore sulla base di un solo documento; ha poi censurato, in via subordinata, la qualificazione della responsabilità e l'applicazione degli artt. 1992, 1189 e 1218 c.c.; infine ha contestato l'esclusione del concorso di colpa della mittente, sostenendo che la spedizione dell'assegno per posta ordinaria, in violazione della disciplina postale e della carta della qualità del servizio, avesse esposto il mittente a un rischio causalmente rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla diligenza richiesta nella identificazione del prenditore, affermando che la Corte territoriale aveva attribuito portata precettiva a una circolare ABI e aveva richiesto controlli ulteriori non desumibili né dall'ordinamento positivo né dagli standard sociali. Ha accolto anche il motivo sul concorso di colpa, richiamando il principio per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché non trasferibile, può integrare una condotta causalmente rilevante ai fini della colpa concorrente del mittente. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda applicando i principi di diritto indicati dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
La diligenza professionale dell'operatore che negozia l'assegno è clausola generale da concretizzare alla luce degli standard dell'ordinamento e sociali; la sua violazione fonda responsabilità contrattuale e il relativo giudizio è censurabile in cassazione se si pone in contrasto con tali standard.
Viene richiamato come base della responsabilità contrattuale e dell'onere del debitore di provare l'adempimento diligente o la non imputabilità dell'inadempimento.
art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
Le regole sulla clausola di non trasferibilità presidiano la circolazione e l'incasso del titolo; la loro violazione da parte della banca/negoziatore comporta responsabilità verso i soggetti interessati.
Ogni documento di riconoscimento munito di fotografia e di timbro o segnatura equivalente, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, è idoneo all'identificazione ed equipollente alla carta d'identità.
È evocato nel secondo motivo, poi assorbito, senza che la Corte ne esamini nel merito la portata applicativa.
È evocato nel secondo motivo, poi assorbito, senza che la Corte ne esamini nel merito la portata applicativa.
La sua violazione nella spedizione di denaro o carte di valore non è, da sola, sufficiente a fondare il concorso di colpa del mittente nei confronti del terzo, dovendosi invece valutare concretamente il rischio assunto con la scelta della modalità di invio.
È richiamato insieme all'art. 83 nel contesto delle norme postali che disciplinano la spedizione di valori, ma non costituisce di per sé parametro decisivo per il concorso di colpa verso il terzo.
Rileva ai fini del concorso di colpa del danneggiato, che va valutato in concreto in relazione al rischio assunto con la spedizione per posta ordinaria.
È richiamato nel terzo motivo quale norma generale della responsabilità aquiliana, ma la Corte valorizza soprattutto il criterio del concorso causale e della colpa del mittente.
È richiamato nel terzo motivo per la disciplina del risarcimento del danno nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
D.M. 9 aprile 2001
La Carta della qualità del servizio postale non è, da sola, parametro sufficiente per escludere o affermare il concorso di colpa del mittente.
D.M. 26 febbraio 2004
Come il precedente, è richiamato ma non è ritenuto decisivo da solo ai fini della valutazione del concorso di colpa.
È citato per evidenziare che il sistema attuale di prevenzione del furto d'identità non era all'epoca disponibile nel contesto fattuale considerato.
Massime di principio
- La responsabilità della banca o del soggetto negoziatore che consenta l'incasso di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario ha natura contrattuale da contatto sociale, poiché deriva da un obbligo professionale di protezione preesistente e specifico verso tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione.
- Ai fini dell'art. 1176, comma 2, c.c., la diligenza professionale dell'operatore va concretizzata alla luce degli standard dell'ordinamento e della realtà sociale; il giudizio del giudice di merito è censurabile in cassazione se impone cautele non richieste né dall'ordinamento né dagli standard sociali.
- Nell'identificazione del prenditore di un assegno non trasferibile, la richiesta di un solo documento di identità non è di regola insufficiente, e una circolare di categoria non ha, di per sé, valore precettivo idoneo a fissare uno standard legale di diligenza.
- La valutazione del concorso di colpa del mittente non può fondarsi automaticamente sulla sola violazione delle regole postali interne al servizio, ma deve verificare in concreto se la scelta della modalità di spedizione abbia esposto il mittente a un rischio superiore a quello accettabile secondo le regole di comune prudenza.
- La spedizione di un assegno per posta ordinaria, anche se non trasferibile, può costituire antecedente causale dell'evento dannoso e concorrere con la colpa della negoziatrice nell'identificazione del presentatore; la posta ordinaria implica la perdita del controllo sulla fase di trasmissione e consegna.
- Nel giudizio di legittimità, la verifica del nesso causale è sindacabile quando il giudice di merito selezioni le concause in modo non conforme alle norme sostanziali applicabili alla fattispecie.
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