Cassazione Penale, Ordinanza n. 10696/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza di primo grado del Tribunale di Termini Imerese aveva condannato l'imputato a pena pecuniaria. Nell'interesse del medesimo era stato proposto un atto qualificato come appello, successivamente convertito in ricorso per cassazione perché la decisione era inappellabile in ragione della sola pena pecuniaria. La Corte rileva tuttavia che il ricorso è stato proposto da soggetto non legittimato, poiché il difensore non era abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile de plano. Il ricorrente non sviluppa censure di merito; la questione riguarda esclusivamente l'ammissibilità dell'impugnazione e la legittimazione tecnica del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione è stata proposta da difensore non abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori. Esclude che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione possa sanare il difetto di legittimazione o consentire di derogare alle regole formali e sostanziali che disciplinano i diversi tipi di impugnazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando proposto da soggetto non legittimato; nella specie la mancanza di abilitazione del difensore alle giurisdizioni superiori rende l'impugnazione inammissibile.
il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può superare i limiti legali e non sana il difetto di legittimazione né la violazione delle regole proprie del tipo di impugnazione.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
richiamata quale fonte dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è inammissibile, anche se l'atto sia stato originariamente qualificato come appello e poi convertito in ricorso per cassazione.
- Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può essere invocato per sanare violazioni delle norme che regolano in modo formale e sostanziale i diversi tipi di impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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