Cassazione Civile, Ordinanza n. 01358/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa da un socio di s.r.l. nei confronti dell'amministratore e di altro socio, per asseriti atti di mala gestio che avrebbero causato danni patrimoniali alla società. In appello era stata confermata, salvo riduzione parziale, la condanna risarcitoria per esborsi ritenuti ingiustificati: restituzione di finanziamenti e pagamenti vari in favore dell'amministratore, pagamenti di fatture riferite alla ditta dell'altro convenuto, oneri finanziari su debiti bancari e compensi professionali ritenuti non adeguatamente giustificati. I ricorrenti in cassazione hanno censurato: 1) la motivazione sulla consulenza tecnica d'ufficio, deducendo omesso esame di fatti decisivi, insufficienza della CTU e mancata rinnovazione; 2) la violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito difetto di prova dell'attore e per la pretesa novità di domande risarcitorie; 3) per il solo ricorrente principale, l'erronea valutazione della congruità dei compensi percepiti e della documentazione prodotta; 4) la violazione dell'art. 2476, comma 8, c.c. in tema di responsabilità solidale del socio non amministratore, sostenendo che non vi fosse stata intenzionale decisione o autorizzazione di atti dannosi e che mancasse un danno per la società; 5) la liquidazione delle spese di lite, ritenuta erronea quanto a scaglione, parametri e voci riconosciute. Il ricorso incidentale ha riproposto, con doglianze analoghe, le contestazioni sui pagamenti alla ditta Tecnoprefabbricati, sugli oneri finanziari e sull'asserita inattività della società dal 2007 in poi.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, ma li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto inammissibili, in larga parte, le censure perché coperte dalla preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. e perché miravano sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Sul punto centrale dell'art. 2476, comma 8, c.c., la Corte ha affermato che la responsabilità del socio non amministratore richiede una decisione o autorizzazione intenzionale di atti dannosi, cioè una consapevole e volitiva ingerenza nella gestione con previsione del danno; nel caso concreto, ha reputato corretta la motivazione della Corte territoriale, che aveva accertato consapevolezza e volontà dei comportamenti dannosi. Ha inoltre ritenuto corretta la statuizione sulle spese, non essendo vincolante la media dei parametri ministeriali e potendo il giudice liquidare tra minimo e massimo, motivando solo se si discosta ulteriormente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
La responsabilità solidale del socio di s.r.l. non amministratore sussiste solo se il socio ha intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi; 'intenzionalmente' è letto in senso doloso, richiedendo consapevolezza e volontà del comportamento e del danno poi verificatosi.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella su cui grava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove.
Opera la preclusione all'esame dei motivi che attaccano la medesima ratio decidendi già confermata in appello, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes di fatto delle due decisioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non si confronta con la sentenza impugnata o se mira a una rivalutazione del merito; il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato al 'minimo costituzionale'.
Nella liquidazione delle spese il giudice non è vincolato ai valori medi, ma può determinare il compenso tra minimo e massimo; la motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori e specifici.
Le spese seguono la soccombenza.
Richiamato in tema di liquidazione del compenso professionale e parametri di determinazione.
d.P.R. 6 marzo 1997, n. 100
Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché attinente alla valutazione del merito e non a un errore di diritto.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità contro il socio non amministratore di s.r.l., la responsabilità solidale ex art. 2476, comma 8, c.c. richiede che il socio abbia consapevolmente e volontariamente deciso o autorizzato l'atto dannoso, con una vera ingerenza gestoria; non è sufficiente una mera partecipazione, inerzia o negligenza.
- La contestazione della consulenza tecnica d'ufficio e della valutazione delle prove non è veicolo per ottenere in cassazione un nuovo esame del merito: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare un effettivo omesso esame di fatti decisivi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia distribuito l'onere probatorio in modo errato, non quando la parte contesti la persuasività o completezza dell'accertamento probatorio compiuto.
- La domanda risarcitoria deve indicare la condotta e il pregiudizio lamentato, ma non necessita della quantificazione esatta del danno sin dall'introduzione del giudizio, purché il convenuto sia posto in condizione di difendersi.
- In tema di liquidazione delle spese processuali secondo i parametri ministeriali, il giudice può muoversi tra minimo e massimo senza essere vincolato al valore medio; l'obbligo di motivazione specifica sorge solo se si discosta ulteriormente dai parametri in modo significativo.
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