Cassazione Penale, Sentenza n. 09036/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sussistenza del dolo specifico nell'evasione fiscale e sosteneva che le somme corrisposte all'associazione avessero natura volontaria e non commerciale, con imposte evase al di sotto delle soglie di punibilità, e quindi che il fatto non costituisse reato. In sede di appello, tuttavia, le doglianze erano state concentrate sugli elementi oggettivi (natura «no profit» dell'associazione e mancato superamento delle soglie di punibilità) e sulla capacità dell'imputato di comprendere l'entità dell'imposta; non era stata invece dedotta la questione del dolo specifico come formulata poi in cassazione. Dagli atti risultava altresì che la somma evasa, rideterminata dopo la prescrizione per l'anno 2013, era pari a 425.161,25 euro e che le affermazioni del consulente tecnico della difesa circa la volontarietà delle somme non erano supportate da controprove idonee a confutare la tesi della società di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di corrispondenza tra i motivi dedotti in appello e quelli esposti in cassazione (violazione del principio di specificazione dei motivi ex art. 581 c.p.p.). Ha inoltre confermato la ricostruzione dell'importo evaso e la natura commerciale dell'attività contestata, rilevando l'assenza di prove idonee a sostenere la versione difensiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissato in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1
non presente nel testo integrale della sentenza citata, ma richiamato per il principio di specificazione dei motivi
impone che l'atto di impugnazione specifichi i capi impugnati, le richieste e i motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ciascuna richiesta; la mancata corrispondenza tra i motivi in appello e quelli prospettati in cassazione determina inammissibilità della doglianza
non riportata testualmente nella sentenza, ma richiamata in relazione agli oneri per l'inammissibilità
prevede che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato alle spese del procedimento e può essere disposto il versamento di somme a favore della Cassa delle ammende; il Collegio ha applicato tale norma ripartendo le spese e fissando l'importo da versare
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
citata nel testo come principio di riferimento
utilizzata per valutare l'eventuale colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per ritenere colpevole il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione
citato relativamente alla forma della motivazione
autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata; la Corte dichiara di avvalersi di tale modalità per la stesura della motivazione
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotti nuovi profili di doglianza diversi da quelli effettivamente dedotti nelle impugnazioni precedenti; i motivi devono essere corrispondenti e specifici secondo art. 581 c.p.p.
- Le doglianze concernenti l'elemento soggettivo del reato (es. dolo specifico) devono essere formulate già in sede di appello; la loro comparsa soltanto in cassazione può determinare inammissibilità del ricorso
- La valutazione dell'ammontare dell'evasione e della natura commerciale dell'attività è rimessa ai giudici di merito e può essere confermata in cassazione se la difesa non apporta prove contrarie solide
- I consulenti tecnici della difesa devono fornire elementi probatori concreti e confrontabili; mere affermazioni non supportate da controprove non sono in grado di scalfire la ricostruzione probatoria della controparte
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è importante valutare la sussistenza di colpa nella proposizione del ricorso per evitare aggravio di oneri
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