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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14825/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari denunciando gravi carenze di motivazione. In particolare: (1) omissione/illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 L.F., capo A), con mancato confronto con le deduzioni difensive tese a escludere il dolo specifico e a chiedere la riqualificazione in bancarotta semplice (art. 217 L.F.); (2) omissione/illogicità sulla prova dell'elemento materiale della bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi C e D), con contraddizioni nella qualificazione delle condotte (distrattive vs preferenziali) e uso di dati contabili ritenuti paradossalmente inattendibili per provare le distrazioni; (3) omissione assoluta di motivazione sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 219, comma 3 L.F.). Complessivamente si censurava l'uso illegittimo della motivazione "per relationem" da parte della Corte territoriale, senza qualificazione degli elementi richiamati e senza risposta puntuale ai motivi di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi per carenza di motivazione. Ha rilevato che la Corte di appello si è limitata ad aderire alla decisione di primo grado tramite motivazione "per relationem" senza soddisfare i requisiti richiesti (assenza di congrua motivazione nell'atto richiamato e mancata qualificazione degli elementi riferiti), né fornire specifiche risposte alle censure difensive su dolo, prova della distrazione e sulla circostanza attenuante. Per questi vizi la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 L.F. (bancarotta fraudolenta documentale)

    La sentenza impugnata era stata pronunciata richiamando tale norma per accertare la condotta consistente nell'omessa o irregolare tenuta/consegna delle scritture contabili; la Cassazione ha ritenuto che non sia stata adeguatamente motivata la valutazione dell'elemento soggettivo (dolo specifico versus dolo generico) e la possibile riqualificazione.

  • art. 217 L.F. (bancarotta semplice)

    I ricorrenti chiedevano la riqualificazione in bancarotta semplice in mancanza del dolo specifico; la Corte di Cassazione ha richiamato la necessità che il giudice di merito confronti compiutamente tale proposta di riqualificazione e motivi la scelta.

  • art. 219, comma 3 L.F. (circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità)

    La Corte territoriale non ha pronunciato motivatamente sul riconoscimento di questa attenuante nonostante la dedotta special tenuità del danno; la Cassazione ha sancito l'obbligo di valutazione e risposta specifica.

  • art. 611 c.p.p. (nel testo modificato e richiamato dal d.lgs. 10.10.2022, n. 150)

    Richiamata in relazione alla trattazione del ricorso in Cassazione dopo il termine indicato; la Corte ha proceduto con l'intervento delle parti e le conclusioni rese in udienza, conformemente alle regole procedurali aggiornate.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. Un., n. 17 del 21/06/2000, e altre pronunce richiamate)

    La Corte di Cassazione ha riaffermato i criteri della motivazione "per relationem": il richiamo è legittimo solo se l'atto richiamato è congruamente motivato, il giudice dimostra di aver meditato e qualificato gli elementi richiamati e la parte ha potuto conoscere e criticare l'atto richiamato; in mancanza di ciò la motivazione è insufficiente e determina annullamento.

Massime di principio

  • La motivazione "per relationem" è ammessa solo se l'atto richiamato è congruamente motivato, il giudice d'appello qualifica espressamente gli elementi richiamati e spiega perché li ritiene coerenti con la propria decisione; in assenza di questi requisiti la motivazione è insufficiente.
  • Quando sussiste incertezza tra dolo specifico (bancarotta fraudolenta) e mera negligenza o disordine contabile (bancarotta semplice), il giudice deve esaminare e motivare specificamente la ricostruzione probatoria e, se del caso, procedere alla riqualificazione del reato.
  • I giudici di merito devono rispondere puntualmente alle censure difensive sollevate in appello, specialmente se riguardano elementi essenziali come l'elemento soggettivo, la prova materiale della distrazione di beni e il riconoscimento di circostanze attenuanti; l'omessa risposta può determinare annullamento per vizio di motivazione.
  • In presenza di accertamenti contraddittori (es. dati contabili ritenuti non affidabili ma contemporaneamente utilizzati per dimostrare distrazioni), il giudice deve chiarire la gerarchia delle prove e spiegare come è stato ricavato il convincimento.
  • La richiesta di applicazione dell'attenuante per danno di speciale tenuità richiede una motivazione specifica: l'assenza di tale motivazione impedisce al giudice di merito di concludere definitivamente sulla sua sussistenza.

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