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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30562/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. Ha dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte)

La controversia

Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti dei componenti dell'intero collegio giudicante. Il Tribunale di Ancona aveva dichiarato tale ricorso inammissibile per tardività. Avverso il relativo decreto il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo una questione di legittimità costituzionale e articolando quattro motivi di impugnazione. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il provvedimento impugnato non è autonomamente ricorribile per cassazione, perché l'ordinanza che rigetta l'istanza di ricusazione, pur avendo natura decisoria, difetta del carattere della definitività: il suo contenuto può essere riesaminato nel corso dello stesso processo mediante il controllo sulla sentenza resa dal giudice sospetto, e l'eventuale vizio si converte in motivo di nullità deducibile con l'impugnazione della sentenza finale.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    il dispositivo di inammissibilità giustifica, se dovuto e nella misura dovuta, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile un'istanza di ricusazione non è autonomamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione se manca il carattere della definitività.
  • La natura decisoria del provvedimento sulla ricusazione non basta a renderlo ricorribile in cassazione: occorre anche che il provvedimento sia definitivo, cioè non suscettibile di riesame nel corso dello stesso processo.
  • L'eventuale incompatibilità del giudice ricusato non si traduce in un autonomo motivo di ricorso contro il provvedimento sulla ricusazione, ma si converte in motivo di nullità degli atti compiuti dal giudice e della sentenza da lui pronunciata, da far valere con l'impugnazione della decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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