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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31984/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 15 aprile 2025, emessa nel procedimento relativo alla revoca della detenzione domiciliare. Il ricorrente ha articolato due censure, deducendo asserite carenze motivazionali del provvedimento impugnato e chiedendo, in sostanza, un riesame nel merito della propria posizione. La decisione di sorveglianza aveva invece confermato la revoca della detenzione domiciliare disposta dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria il 22 marzo 2025, sulla base di informazioni delle Forze dell'ordine che segnalavano comportamenti ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa, descritti come gravi, reiterati e ravvicinati rispetto all'avvio della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte riproduttive di censure già esaminate e disattese dal Tribunale di sorveglianza con motivazione ritenuta adeguata, senza una critica specifica alle argomentazioni del provvedimento impugnato. Ha inoltre osservato che la prospettazione difensiva si poneva in contrasto con le emergenze processuali richiamate nell'ordinanza, fondate sulle informazioni trasmesse dalle Forze dell'ordine. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 607 c.p.p.

    La Corte decide sul ricorso avverso un'ordinanza del tribunale di sorveglianza nel procedimento di sorveglianza; non viene enunciata una specifica massima interpretativa della norma nel testo disponibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso vengono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza non sono ammissibili doglianze meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica specifica e puntuale delle ragioni poste a base dell'ordinanza impugnata.
  • La richiesta di riesame nel merito della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza non è di per sé sufficiente a fondare un ricorso per cassazione, quando il provvedimento impugnato risulti sorretto da motivazione congrua e coerente con le emergenze processuali.
  • La revoca di una misura alternativa alla detenzione può essere confermata quando risultino comportamenti del soggetto incompatibili con la prosecuzione del beneficio, specie se gravi, reiterati e prossimi temporalmente all'avvio della misura.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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