Cassazione Penale, Sentenza n. 5123/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva: riqualificato il capo b) in bancarotta semplice documentale (estinta per prescrizione), confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva e mantenuto la pena di tre anni. I motivi di ricorso riguardavano: vizi di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena, con particolare riferimento all'utilizzo della circostanza aggravante/continuazione fallimentare (art. 219 L.F.) e al bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche; mancata motivazione sulla riduzione delle pene accessorie; contestazione della non configurabilità della "bancarotta riparata" (sostegno che i versamenti bancari avrebbero reintegrato il patrimonio); omissione di decidere sulla richiesta di perizia contabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte i motivi infondati o inammissibili (quarto e terzo motivo manifestamente infondati o aspecifici; secondo motivo infondato per essere mera imprecisione). Ha però accolto il primo motivo relativo a vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio, perché la Corte d'appello ha fatto ricorso a una circostanza (la "continuazione fallimentare" ex art. 219) la cui qualificazione era incongruente rispetto al capo estinto per prescrizione e rispetto alle risultanze del primo grado. Perciò la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena; per il resto la condanna sostanziale è stata confermata.
Norme richiamate
art. 216 L.F. (ultimo comma)
Riferimento all'applicazione e alla determinazione delle pene accessorie fallimentari; la Cassazione rileva che la Corte d'appello in realtà ha confermato la misura già fissata in primo grado, sicché la presunta "riduzione" è priva di efficacia impugnabile
art. 219 L.F.
La norma sulle circostanze aggravanti e sulla continuazione fallimentare è stata al centro del contrasto: la Cassazione evidenzia che la Corte d'appello ha fatto riferimento alla "continuazione" (art. 219, secondo comma, n. 1) in modo incongruente rispetto all'impianto del primo grado e rispetto al capo estinto per prescrizione, rendendo viziata la determinazione della pena
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione; citato per definire l'ambito dei motivi ammessi
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del principio del dubbio ragionevole: la Cassazione sottolinea che il dubbio di cui all'art. 530/1 deve essere fondato su ricostruzioni plausibili e ancorate alle prove, non su mere ipotesi
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Massime di principio
- Se in appello viene estinto per prescrizione un capo di imputazione, la Corte non può fondare la determinazione della pena residua su aggravanti o elementi non contestati o non emergenti dal primo grado rispetto ai reati residui
- La qualifica e la sussistenza di circostanze aggravanti (es. "continuazione fallimentare") devono risultare chiare e coerenti con la motivazione dei gradi precedenti: incongruenze possono determinare l'annullamento limitato alla determinazione della pena
- La "bancarotta riparata" richiede prove specifiche e non meramente assertive: è onere dell'amministratore dimostrare il collegamento puntuale tra versamenti e atti distrattivi per escludere l'elemento materiale del reato
- L'omessa nomina di una consulenza contabile non è automaticamente viziante se la motivazione delle sentenze di merito mostra che l'accertamento richiesto sarebbe stato irrilevante o non idoneo a scardinare il quadro probatorio; la richiesta deve dimostrare in modo specifico quali dati concreti avrebbe potuto fornire
- Le pene accessorie confermate in primo grado e non impugnate non possono essere rieditate in Cassazione: l'assenza di previa impugnazione in appello preclude il sindacato del giudice di legittimità
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