Cassazione Penale, Sentenza n. 37025/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stabile impugnava la sentenza di appello (che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata dai futili motivi) sostenendo: 1) nullità del giudizio perché la notifica della citazione a giudizio in primo grado non sarebbe stata correttamente effettuata all'imputato (la notifica risultò eseguita a un civico diverso rispetto a quello eletto e non risulta che la citazione fosse stata notificata al difensore in primo grado); 2) vizio di motivazione e omessa valutazione di una prova decisiva (documento attestante che l'utenza telefonica usata per la minaccia era stata intestata all'imputato solo successivamente al fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, principalmente per il primo motivo. Ha accertato che la notifica della citazione in primo grado non risultava correttamente eseguita (indirizzo diverso da quello eletto e mancanza di notifica al difensore in primo grado), con la conseguenza che l'imputato era assente incolpevolmente al processo di primo grado. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, rinviando gli atti al Giudice di pace di Palermo per nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito e non esaminato nel merito.
Norme richiamate
norma richiamata tra le disposizioni processuali relative alla formazione del procedimento; citata come riferimento nelle doglianze sulla regolarità degli atti di notifica
art. 420‑quinquies cod. proc. pen.
richiamato tra le norme processuali pertinenti ai mezzi di gravame e agli atti; non è fornita nel testo una interpretazione specifica diversa dal richiamo generale
norma relativa alle impugnazioni e agli effetti delle nullità: la Corte lo applica per l'annullamento con rinvio ex art. 623 e per gli effetti della nullità della citazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiama l'obbligo di motivazione sintetica dei motivi in cassazione; il ricorso era redatto nei limiti richiesti dalla disposizione
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e), comma 2‑bis) e art. 39‑bis d.lgs. n. 274/2000
richiamati per il principio di inammissibilità delle censure di mera motivazione nelle impugnazioni avverso sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace salvo i motivi tassativi (lett. a, b, c dell'art. 606). La Corte rileva che molte argomentazioni sarebbero inammissibili se fossero solo vizi di motivazione, ma il vizio di notifica configurava un "error in procedendo" esaminabile
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
norma sulla notifica degli atti al difensore; la Corte osserva che non risultò effettuata la notifica al difensore in primo grado, elemento rilevante per la conoscenza del processo da parte dell'imputato
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato nel quadro giurisprudenziale relativo alla conoscenza del procedimento e alla restituzione dei termini per impugnare la sentenza contumaciale; la Corte richiama che la conoscenza effettiva deve derivare dalla "vocatio in iudicium"
art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
norme richiamate per disporre l'annullamento con rinvio al giudice di merito in presenza della nullità della citazione e delle conseguenze procedurali correlate
Sez. Un. giurisprudenziali (citazioni: Policastro, Ennaro, Ismail Darwish Mhame, Lovric)
la Corte richiama principi consolidati delle Sezioni Unite: necessità che l'imputato abbia effettiva conoscenza del processo tramite notifica formale; la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza; le nullità assolute derivanti da omessa citazione non sono deducibili con incidente di esecuzione se è intervenuto il giudicato, salvo rimedi speciali
Massime di principio
- La notifica della citazione a giudizio deve essere effettuata correttamente all'indirizzo eletto dall'imputato o, in alternativa, al difensore quando sia dimostrabile l'effettiva instaurazione del rapporto professionale: una notifica a domicilio diverso da quello eletto può comportare la nullità del giudizio per assenza incolpevole dell'imputato
- La mancata notifica al difensore di ufficio in primo grado, quando prevista, integra un vizio formale rilevante ai fini dell'incolpevole mancata conoscenza del processo
- Le censure di mera motivazione sono spesso inammissibili per le sentenze di appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace, salvo che non si configuri un vero "error in procedendo" o altro dei motivi tassativi di cui all'art. 606 c.p.p.
- Quando venga sollevata tempestivamente l'eccezione di nullità per mancata notifica, il giudice d'appello è tenuto a decidere sull'eccezione; l'omessa decisione può rendere la questione sindacabile in Cassazione
- Prove documentali (es. titolarità di una utenza telefonica) possono essere decisive ma, se esiste un vizio formale che invalida il processo, la Corte può assorbire il giudizio di merito e disporre il rinvio per un nuovo esame
- In situazioni analoghe, è consigliabile raccogliere e conservare tracce della regolare elezione di domicilio e delle notifiche, depositare tempestive eccezioni processuali e richiedere espressamente la decisione del giudice su eventuali nullità di notifica
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