Cassazione Penale, Sentenza n. 46807/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in funzione di giudice del riesame, aveva ripristinato la misura cautelare interdittiva consistente nella sospensione dall'esercizio delle attività inerenti l'ufficio pubblico rivestito dall'indagato. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione perché: i giudici del riesame avrebbero assunto senza prove che le dimissioni fossero strumentali; non avrebbero considerato che l'indagato era stato riassegnato al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e si trovava "a disposizione"; e avrebbero fondato il ripristino della misura su un rischio di reiterazione del reato ipotetico e non attuale e concreto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato contraddittorietà e apparente carenza di motivazione nell'ordinanza impugnata: i giudici del riesame hanno dato per scontato fatti non provati (dimissioni strumentali), non hanno adeguatamente valutato la riassegnazione e lo status "a disposizione" dell'indagato, e non hanno indicato circostanze concrete idonee a dimostrare un attuale e concreto pericolo di reiterazione. Alla luce della mancanza di una motivazione integrabile, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata (ripristino della misura) senza possibilità di integrazione della motivazione.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
La disposizione consente l'applicazione di misure interdittive quando sussista il pericolo di reiterazione di reati; secondo la Corte tale pericolo deve essere attuale e concreto e non fondato su mere astrazioni o congetture. Inoltre, quando la situazione personale o il rapporto con l'amministrazione mutino (es. dimissioni, sospensione, riassegnazione), il giudice deve motivare adeguatamente perché nonostante tali mutamenti il pericolo persista.
Massime di principio
- La sussistenza del pericolo di reiterazione ai fini dell'applicazione di misure interdittive deve essere valutata in termini concreti e attuali; deduzioni ipotetiche o astratte non sono sufficienti.
- Le dimissioni o la temporanea sospensione dal servizio possono incidere sulla fondatezza della misura interdittiva: il giudice deve accertare e motivare se tali eventi eliminano l'occasione concreta per commettere nuovi reati.
- Se l'indagato è riassegnato o si trova "a disposizione" di un'amministrazione, il giudice deve specificare con riferimento ai fatti concreti se e come il nuovo ruolo potrebbe ancora offrire l'occasione per la reiterazione.
- La motivazione deve essere individualizzata e contestualizzata: nei reati contro la pubblica amministrazione non è automatico che la posizione organica determini il pericolo di reiterazione; occorre illustrare circostanze fattuali precise che giustifichino la misura.
- Quando la motivazione del giudice del riesame è manifestamente contraddittoria o apodittica e non è suscettibile di integrazione, la Corte di legittimità può annullare il provvedimento senza rinvio.
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