Ordinanza n. 124/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della delibera N. 534 del 02/02/2026 publicata all’Albo Pretorio in data 8.2.2026 e per i successivi 15 giorni con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha approvato la graduatoria per il conferimento di n.15 incarichi libero-professionali di Operatore Socio-Sanitario – Area degli Operatori, da assegnare alla ATSM della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto di cui all’avviso bandito con Deliberazione n. 5554 del 18 novembre 2025 nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla predetta graduatoria - del provvedimento mai comunicato con cui l’ASP ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per il conferimento di n.15 incarichi libero-professionali di Operatore Socio-Sanitario – Area degli Operatori, da assegnare alla ATSM della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto di cui all’avviso bandito con Deliberazione n. 5554 del 18 novembre 2025 - degli atti e verbali della commissione nominata in funzione dell’avviso bandito con Deliberazione n. 5554 del 18 novembre 2025 per il conferimento di n.15 incarichi libero-professionali di Operatore Socio-Sanitario – Area degli Operatori, da assegnare alla ATSM della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto e della eventuale delibera ASP che ne ha disposto l’approvazione nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla predetta graduatoria - di ogni altro atto ad essa presupposto e/o conseguenziale ivi comprese, all’occorrenza, le delibere di scorrimento della citata graduatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di approvazione della graduatoria definitiva per il conferimento di 15 incarichi libero-professionali di operatore socio-sanitario, nella parte relativa all’esclusione del ricorrente, nonché gli atti della commissione e il provvedimento di esclusione non comunicato
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina all’esito di una procedura selettiva per titoli finalizzata al conferimento di eventuali incarichi libero-professionali di operatore socio-sanitario presso una struttura penitenziaria, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti nella parte in cui era stata disposta la sua esclusione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i vizi di legittimità dedotti nel ricorso. In via preliminare, il giudice ha esaminato la giurisdizione, ritenendola amministrativa perché la controversia riguarda una procedura selettiva pubblica funzionale alla formazione di una graduatoria di merito, indipendentemente dalla natura libero-professionale del rapporto da instaurare. Quanto alla cautela, il ricorrente non ha dimostrato conseguenze negative specifiche, gravi e irreparabili sulla propria concreta situazione lavorativa, prospettando soltanto una mera aspettativa al conferimento dell’incarico. Inoltre, dagli stessi documenti prodotti dal ricorrente risultava già intervenuta la contrattualizzazione di cinque candidati dichiarati idonei. Il giudice ha altresì rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria definitiva degli idonei, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASP di Messina.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché la procedura era selettiva e diretta alla formazione di una graduatoria di merito. Ha tuttavia respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora: l’utilità perseguita consisteva in una mera aspettativa al conferimento di un incarico libero-professionale e non erano state provate conseguenze concretamente gravi e irreparabili; inoltre, cinque candidati idonei erano già stati contrattualizzati. Il TAR ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria definitiva degli idonei, mediante notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’ASP. La pubblicazione deve comprendere l’indicazione del giudizio, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti, l’elenco nominativo dei controinteressati e l’ordinanza; l’ASP deve mantenere online la documentazione sino alla sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un attestato della pubblicazione e predisporre un collegamento denominato "Atti di notifica". Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del gravame. Le medesime modalità sono autorizzate per eventuali motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza del periculum in mora.
Rileva per la notificazione per pubblici proclami quando la notifica ordinaria nei confronti di un elevato numero di controinteressati risulta sommamente difficile.
Rileva per l’integrazione del contraddittorio; la notificazione per pubblici proclami deve comunque indicare i destinatari mediante l’elenco nominativo dei controinteressati.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a procedure selettive indette da una pubblica amministrazione per la formazione di una graduatoria di merito, sussiste la giurisdizione amministrativa anche quando il rapporto da instaurare abbia natura libero-professionale, poiché la selezione incide su una posizione di interesse legittimo.
- La sospensione cautelare di una graduatoria o dell’esclusione da una procedura selettiva richiede la prova di un pregiudizio concreto, attuale, grave e irreparabile; la mera aspettativa al conferimento di un incarico non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
- La già intervenuta contrattualizzazione di alcuni candidati idonei può concorrere a escludere l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari dedotte dal candidato escluso, quando non siano specificate conseguenze irreparabili sulla sua situazione lavorativa.
- Quando i controinteressati sono numerosi e la notificazione ordinaria risulta oggettivamente sommamente difficile, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
- La notifica per pubblici proclami non può ridursi a una pubblicità indifferenziata: deve indicare le generalità dei destinatari, mediante allegazione dell’elenco nominativo dei controinteressati, e deve assicurare la conoscibilità effettiva del ricorso e degli atti del giudizio.
Come è indicizzato
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