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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5168/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione articolato in due motivi: 1) nullità dell'udienza del 31/01/2023 e degli atti successivi per violazione del diritto dell'imputato a comparire, poiché Sanvittori sarebbe stato arrestato e detenuto dal 14/01/2023 e quindi impossibilitato a partecipare; 2) doglianza sulla sussistenza dei reati contestati (artt. 2 e 8 d.lgs. n.74/2000 e art.10-ter), deducendo che le prestazioni fatturate erano effettivamente eseguite, che la "All Labor s.r.l." aveva pagato le fatture e che i dipendenti erano stati retribuiti, oltre a contestare la qualificazione delle cooperative come "schermi" e a sostenere che il piano di rateizzazione dell'IVA avrebbe escluso la configurabilità dell'omesso versamento per il 2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure sulla nullità dell'udienza perché è onere dell'imputato, regolarmente citato e dichiarato contumace, comunicare tempestivamente il sopravvenuto stato di detenzione se non desumibile dagli atti; ha ritenuto inammissibili o generiche le doglianze di merito sulla ricostruzione fattuale e probatoria (sussistenza di "schermi" societari, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA per 2017) che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Di conseguenza è stata confermata, in quanto recepita dalla sentenza impugnata, la responsabilità penale così come accertata dalla Corte d'appello (conferma delle condanne per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di fatture inesistenti e omissione di versamento IVA), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.74 del 2000, art.1, comma 1, lett. a)

    Definizione di "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti": la Corte l'ha interpretata nel senso che le fatture emesse da enti costituiti "schermo" sono riferite a soggetti diversi da quelli effettivi e rientrano nella nozione di operazione inesistente.

  • d.lgs. n.74 del 2000, art.2

    Rilevanza penale dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha confermato la condanna ritenendo provata l'emissione di fatture da cooperative "schermo" gestite dall'imputato.

  • d.lgs. n.74 del 2000, art.8

    Rilevanza penale delle dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di fatture inesistenti: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni IVA contenenti elementi passivi fittizi integrino il reato quando poggiano su fatture emesse da soggetti privi di autonoma capacità economica.

  • d.lgs. n.74 del 2000, art.10-ter

    Omesso versamento dell'IVA: la Corte ha affermato che la semplice rateizzazione richiesta dopo la notifica dell'atto non esclude il reato; l'eventuale causa di non punibilità per estinzione del debito opera solo se il debito è stato estinto prima dell'apertura del dibattimento.

  • cod. proc. pen., art.178, comma 1, lett. c)

    Norma sulla dichiarazione di contumacia e modalità di chiamata: la Corte ha richiamato il principio che l'imputato regolarmente citato e dichiarato contumace ha l'onere di comunicare il sopravvenuto stato di detenzione.

  • cod. proc. pen., art.179

    Norma sulle procedure in caso di contumacia: la Corte ha ritenuto legittime le attività svolte in udienza in mancanza di comunicazione del detenuto, quando l'udienza è stata fissata per repliche e decisione e non risultano eccezioni o richieste.

  • cod. proc. pen., art.606, comma 1, lett. b) e lett. c)

    Specifica dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha esaminato i motivi invocati ai sensi di queste lettere e li ha ritenuti, rispettivamente, inammissibili per vaghezza di merito (lett. b) e infondati in fatto e diritto (lett. c).

  • cod. proc. pen., art.123

    Facoltà del detenuto di inoltrare dichiarazioni e richieste tramite il direttore dell'istituto: la Corte ha osservato che il detenuto dispone di mezzi per comunicare con l'autorità anche dalla detenzione, rafforzando l'onere di comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione.

Massime di principio

  • Se l'imputato è regolarmente citato in stato di libertà e poi diventa detenuto per altro procedimento, è suo onere informare tempestivamente il giudice del procedimento originario; l'omessa comunicazione esclude, di norma, la nullità dell'udienza celebrata in contumacia.
  • Le doglianze che si limitano a contestare la valutazione della prova fatta dai giudici di merito e richiedono una rivalutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione: la legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, non reimmerge nel merito probatorio.
  • La qualificazione di società come "schermo" può essere desunta da un insieme di indizi (assenza di autonomia gestionale, conti con saldi minimi per soli salari, trasferimenti automatici di personale, gestione contabile centralizzata, controllo di fatto da parte di un terzo) e, se provata, rende inesistenti le operazioni indicate nelle fatture ai fini penali.
  • La richiesta di rateizzazione del debito fiscale dopo la notifica dell'atto impositivo non impedisce automaticamente la configurabilità del reato di omesso versamento; l'estinzione del debito prima dell'apertura del dibattimento è invece condizione per valutare eventuali cause di non punibilità.
  • Il sequestro dei conti disposto dopo la consumazione del reato non esime dall'addebito penale: l'impossibilità di pagare deve essere allegata e dimostrata come anteriore e rilevante rispetto al momento consumativo dell'illecito.

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