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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26593/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto contrattuale avente ad oggetto la manutenzione di estintori installati presso scuole cittadine e uffici municipali. La società affidataria aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo di una fattura; il Comune aveva proposto opposizione. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo non provata in modo rigoroso l’esecuzione delle prestazioni da parte della società, quale attore in senso sostanziale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello comunale, che sarebbe stato privo di specifiche censure; 2) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., sostenendo che il Comune non avesse contestato i fatti costitutivi del credito; 3) violazione degli artt. 111 e 24 Cost. e 101, co. 2, c.p.c. per acquisizione di prove senza contraddittorio; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello acquisito d’ufficio i contenuti di un’altra sentenza resa in diverso giudizio e averne tratto argomenti di prova; 5) violazione degli artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c. per aver ritenuto non provato l’adempimento a causa del mancato rinvenimento dei modelli 143 nel fascicolo, senza disporre verifiche; 6) violazione dell’art. 27 Cost. e dell’art. 115 c.p.c. per aver attribuito rilievo a un mero provvedimento di rinvio a giudizio e per aver considerato non contestate le risultanze di un’indagine amministrativa; 7) censura sulla valutazione complessiva delle prove. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, assorbito il terzo e il settimo, e ha accolto il quarto, quinto e sesto motivo, cassando la sentenza con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi quarto, quinto e sesto; ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo; ha assorbito il terzo e il settimo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto illegittimo l’uso, da parte del giudice di merito, di prove/acquisizioni non introdotte dalle parti, nonché errata la valutazione delle risultanze penali e amministrative come se fossero prova piena o come se fossero non contestate, e ha inoltre affermato che, in caso di mancato rinvenimento di documenti ritualmente prodotti, il giudice deve verificare se l’assenza dipenda da ritiro volontario o da smarrimento/incolpevole mancanza, disponendo ove occorra la ricerca dei documenti.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione che denunci la nullità dell’appello per genericità dei motivi, il ricorrente deve riportare specificamente il contenuto dell’atto di appello, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui si fonda; l’omissione comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a base della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero e i fatti non specificamente contestati; non può acquisire d’ufficio prove fuori dai casi previsti dalla legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve restare ancorata al materiale ritualmente acquisito; non consente di fondare la decisione su prove introdotte in violazione delle regole processuali.

  • art. 169 c.p.c.

    In presenza di documenti ritualmente prodotti ma non rinvenuti nel fascicolo, il giudice deve verificare le ragioni della mancanza e adottare le misure necessarie per la ricerca o ricostruzione.

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 169 c.p.c. per la gestione del fascicolo e la ricerca dei documenti mancanti.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato nel coordinamento con le norme sulle attività istruttorie in appello per la ricerca dei documenti mancanti.

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    Richiamato come base per le attività di ricerca/ricostruzione documentale in presenza di documenti ritualmente prodotti ma non rinvenuti.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha risolto la questione principalmente sul piano processuale e probatorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio; il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento di altre censure.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa; il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento di altre censure.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al rispetto del contraddittorio; il relativo motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduca la nullità dell’atto di appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., il ricorrente deve riportare in modo specifico il contenuto dei motivi di appello contestati; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La denuncia di omessa considerazione del principio di non contestazione richiede la puntuale indicazione del contenuto degli atti difensivi avversari, così da rendere verificabile la reale genericità o assenza della contestazione.
  • Il giudice civile non può fondare la decisione su prove o risultanze acquisite d’ufficio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge; la facoltà di utilizzare materiale probatorio formatosi in altro giudizio presuppone comunque che esso sia ritualmente introdotto nel processo.
  • Le risultanze di indagini penali o amministrative possono essere utilizzate dal giudice solo come elementi indiziari o argomentativi, non come prova piena automaticamente decisiva, e devono essere valutate nel loro complesso e con adeguata motivazione.
  • Se un documento ritualmente prodotto non è rinvenuto nel fascicolo al momento della decisione, il giudice deve verificare se ciò dipenda da un ritiro volontario della parte oppure da un’incolpevole mancanza; nel secondo caso deve attivarsi per la ricerca o la ricostruzione del documento.
  • La mancata contestazione di una circostanza non può essere desunta in contrasto con il contenuto effettivo della comparsa di costituzione; il fatto deve risultare realmente non contestato per poter essere posto a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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