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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38377/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, già condannata in appello per resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi improprie, ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione esclusivamente in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. Sosteneva che la sentenza impugnata non avesse illustrato in modo adeguato le ragioni per cui il beneficio non era stato concesso, nonostante la pena inflitta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la Corte d'appello aveva motivato il diniego della sospensione condizionale con una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione: la condotta contestata era stata ritenuta allarmante e i precedenti penali dell'imputata evidenziavano una marcata proclività a delinquere, incompatibile con una prognosi favorevole di astensione da ulteriori reati. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    non è citato; nessuna norma espressa sul beneficio viene riportata nel testo

  • art. 163 c.p.

    il testo richiama implicitamente la sospensione condizionale della pena come beneficio negato per difetto di prognosi positiva, ma senza citare espressamente la norma

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso è stato dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione, ma il testo non riporta il riferimento normativo espresso al singolo articolo

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il diniego della sospensione condizionale della pena, quando fondato su una valutazione in fatto adeguatamente motivata circa la personalità dell'imputato, i precedenti penali e la prognosi di non reiterazione, non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del merito.
  • La censura che si limiti a contestare l'insufficienza della motivazione sul mancato riconoscimento del beneficio, senza indicare un vero errore di diritto o un vizio logico decisivo, è destinata a essere dichiarata manifestamente infondata e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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