Sentenza del 12/09/2019 n. 22747 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Dazi all'importazione - Merce oggetto di dichiarazione fittizia - Responsabilità solidale per introduzione irregolare di merci ex art. 202 del codice doganale comunitario - Configurabilità - Soggetto debitore - Individuazione - Partecipazione indiretta ed intermediazione - Rilevanza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva escluso la responsabilità solidale di M.G. per dazi doganali evasi. Le importazioni riguardavano merci provenienti dalla Cina, accompagnate da dichiarazioni doganali fittizie o recanti valori inferiori a quelli reali, mediante società di comodo e un uso irregolare del deposito IVA. Secondo l'Agenzia, M.G., in quanto collaboratore della società di spedizioni, aveva partecipato alle operazioni e doveva conoscere le irregolarità. La CTR aveva invece ritenuto non provati né il coinvolgimento materiale né la consapevolezza dell'illecito, valorizzando anche l'assenza di poteri decisionali e di controllo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha affermato che l'art. 202, comma 3, del Codice doganale comunitario si applica anche quando la merce sia accompagnata da una dichiarazione meramente fittizia e strumentale all'introduzione irregolare, equiparabile a una non dichiarazione. La responsabilità può riguardare non solo chi introduce direttamente la merce, ma anche chi partecipa indirettamente o compie atti collegati all'introduzione, purché sapesse o dovesse ragionevolmente sapere dell'irregolarità. La mancanza di autonomia decisionale o di poteri di controllo non esclude di per sé tale partecipazione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 202 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992 - Codice doganale comunitario
Sono debitori: la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare, le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare, le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente.
La nozione di debitore doganale è ampia e comprende anche soggetti che non hanno introdotto direttamente la merce, ma hanno partecipato all'operazione o ad atti collegati, se conoscevano o avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere l'irregolarità.
Artt. 201, 202, 203, 204 e 205 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992 - Codice doganale comunitario
L'art. 201 riguarda l'obbligazione derivante da una dichiarazione doganale valida e si collega principalmente al dichiarante; l'art. 202 riguarda invece l'introduzione irregolare, che prescinde da una valida dichiarazione. Una dichiarazione fittizia, priva di reale rapporto con la merce o usata strumentalmente per occultarne l'importazione, può essere equiparata a una non dichiarazione.
Artt. 38, 40 e 41 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992 - Codice doganale comunitario
La regolarità dell'importazione presuppone il rispetto delle fasi di conduzione o trasporto delle merci all'ufficio doganale e della loro presentazione in dogana. La violazione di tali obblighi può integrare l'introduzione irregolare prevista dall'art. 202.
Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990
La norma era stata invocata dal resistente per sostenere la decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettifica per decorso del termine triennale; la Cassazione non ha deciso definitivamente tale questione, poiché ha rinviato la causa per il nuovo esame.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
L'Agenzia ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 202 del Codice doganale comunitario e l'omesso esame di fatti decisivi. La Cassazione ha accolto il motivo di violazione di legge, ritenendo non corretta l'interpretazione adottata dalla CTR.
Massime di principio
- Una dichiarazione doganale formalmente esistente non esclude l'introduzione irregolare se è fittizia, simulata, riferita a merci diverse o utilizzata strumentalmente per occultare il reale importatore o il valore effettivo delle merci.
- La responsabilità doganale può estendersi a intermediari, spedizionieri, collaboratori e altri soggetti coinvolti in attività collegate all'importazione, anche senza partecipazione diretta all'ingresso fisico della merce.
- Per la responsabilità del soggetto diverso dal dichiarante occorrono sia un coinvolgimento oggettivo nell'operazione o in atti collegati, sia la conoscenza effettiva o ragionevolmente esigibile dell'irregolarità.
- La qualifica di dipendente e l'assenza di poteri decisionali o di controllo non escludono automaticamente la responsabilità: rilevano concretamente le mansioni svolte, i documenti trattati, la durata del rapporto, gli obblighi contrattuali e gli elementi da cui era possibile conoscere l'illecito.
- La valutazione della conoscibilità deve essere complessiva e riferita al comportamento di un operatore diligente e accorto; anomalie ripetute, valori incongrui, società di comodo e documentazione incoerente possono costituire indici rilevanti.
- In caso di cassazione con rinvio, la decisione non determina necessariamente la condanna definitiva del resistente: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e verificare in concreto la partecipazione e la consapevolezza del soggetto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 120 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 121 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 124 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 128 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 1559 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 set 2019Sentenza del 12/09/2019 n. 5018 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →