Cassazione Civile, Sentenza n. 12895/2021 del 13/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'accertamento del trasferimento della proprietà di un appartamento in suo favore per effetto dell'esercizio del diritto di opzione previsto dalla normativa sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. Sostenne che le comunicazioni inviate dall'ente (in particolare quella dell'8 febbraio 2000 e quella del 18 luglio 2008) legittimavano il suo diritto all'acquisto; l'INPS replicò che la prima missiva costituisce mera "indagine conoscitiva", che la locazione era formalmente terminata per disdetta il 21 dicembre 2001 e che la ricorrente occupava l'immobile senza titolo pagando un importo inferiore al canone dovuto, senza regolarizzare la propria posizione quando le era stato offerto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (per vizio motivazionale relativo all'affermazione della Corte d'appello secondo cui "nessuno dei due litiganti ha provveduto a depositare il fascicolo di parte"). La Corte ha ritenuto contraddittoria e carente la motivazione sulla mancata presenza del fascicolo di parte, ricordando che, in mancanza di prova del ritiro, il giudice deve far eseguire ricerche in cancelleria e, in caso di esito negativo, ordinare la ricostruzione della documentazione prima di decidere il merito. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Cassazione non si è pronunciata sul merito sostanziale delle domande di trasferimento della proprietà.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: la Corte ha ritenuto fondato il motivo con cui si denunciava vizio di motivazione/omesso esame di fatto e ha annullato la sentenza.
artt. 165 e 167 cod. proc. civ.
Prevedono il deposito del fascicolo di parte al momento della costituzione; la sentenza impugnata risultava contraddittoria rispetto a tale obbligo formale, giustificando la cassazione e il rinvio.
Richiama, per l'appello, le regole sul deposito del fascicolo di parte (collegata alla rilevanza del vizio procedurale censurato).
Norma di coordinamento sulle modalità di costituzione e deposito del fascicolo di parte; la Corte ha richiamato la necessità del suo rispetto e delle verifiche in cancelleria prima di decidere.
d.lgs. n. 104/1996 (art. 6 e ss.)
Disciplina le modalità di alienazione degli immobili degli enti pubblici e le comunicazioni ai conduttori; la ricorrente sosteneva che la comunicazione dell'ente poteva essere interpretata come manifestazione di volontà di dismissione anche se non nella forma di proposta contrattuale, ma la Cassazione non ha deciso sul punto, avendo cassato per ragione procedurale.
d.l. 25 settembre 2001, n. 351 e legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410
Normativa citata in relazione ai presupposti per l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto: i giudici di merito avevano ritenuto che, alla data della comunicazione del 2008, mancassero i presupposti (es. rapporto locativo valido o regolarità dei pagamenti). La Cassazione non ha statuuito sul merito ma ha lasciato la valutazione al giudice di rinvio.
orientamento giurisprudenziale (principio sulla forma degli atti della P.A.)
Richiamato in sentenza il principio secondo cui la pubblica amministrazione non può dar luogo a rinnovazioni tacite dei rapporti contrattuali per facta concludentia: le manifestazioni di volontà dispositive della P.A. richiedono forma scritta a pena di nullità; i giudici di merito avevano fatto leva su tale principio nel negare la rinnovazione tacita del contratto di locazione.
Massime di principio
- Prima di decidere il merito il giudice deve verificare la presenza dei fascicoli di parte: in assenza di prova del loro ritiro, si deve presumere che non siano stati ritirati e il giudice è tenuto a disporre ricerche in cancelleria e, se necessario, ordinare la ricostruzione documentale prima di pronunciare sentenza.
- La mancata produzione o la presunta assenza del fascicolo di parte è vizio procedurale rilevante che può portare alla cassazione e al rinvio senza che venga esaminato il merito sostanziale.
- Le comunicazioni dell'ente pubblico relative alla dismissione di immobili vanno valutate nel loro complesso (contenuto formale, modulistica adottata e atti successivi dell'ente) per stabilire se costituiscano una manifestazione di volontà dispositiva; tuttavia la Cassazione qui non ha risolto la questione sostanziale.
- Per l'esercizio del diritto di opzione su immobili di enti pubblici è fondamentale documentare lo stato giuridico del rapporto locativo e la regolarità dei pagamenti: prove documentali complete e depositate correttamente sono decisive.
- In generale la pubblica amministrazione non si ritiene vincolata da rinnovazioni tacite di contratti amministrativi; le manifestazioni dispositive della P.A. devono rispettare le forme previste e, se la parte invocante ritiene sussistere un diritto, deve effettuare tempestivo e documentato esercizio dei diritti o la regolarizzazione richiesta.
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