Cassazione Penale, Ordinanza n. 37011/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del giudice dell'udienza preliminare che aveva ritenuto la responsabilità penale di due imputati per fatti di bancarotta, unificando ai fini sanzionatori i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale; con un secondo motivo, omessa motivazione sull'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a contestare il merito e a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, e il secondo manifestamente infondato perché l'aggravante non era stata né ritenuta né contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da entrambi gli imputati, confermando così la sentenza di appello che aveva già mantenuto ferma la loro condanna per bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice unificate in bancarotta fraudolenta aggravata. Conseguentemente ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'unificazione sanzionatoria dei fatti di bancarotta in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata.
Usato per porre a carico dei ricorrenti, in caso di inammissibilità, il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure di merito, chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dai giudici di merito.
- La doglianza sulla motivazione è inammissibile se mira solo a sostituire la lettura delle prove compiuta dai giudici di merito con una diversa ricostruzione difensiva dei fatti.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censuri un'aggravante non applicata nella sentenza impugnata e neppure oggetto di contestazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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