Cassazione Penale, Sentenza n. 15384/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di confisca di prevenzione riformato dalla Corte di appello: vizi denunciati comprendono inosservanza ed errata applicazione degli artt. 125 c.p.p. e delle norme del d.lgs. n.159/2011 (artt. 1, 4, 10, 20, 24), carenza o insufficienza della motivazione circa la sproporzione tra redditi leciti e patrimonio confiscato, omissione di valutazione di prove (documenti, perizie e conti correnti), errore nei dati materiali indicati (date e prezzi di acquisto, attribuzione proprietaria), mancata considerazione di cause di liceità (reddito agrario, condono, cessioni, entrate bancarie), insufficiente valutazione e travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori e delle risultanze penali in relazione alla qualificazione della "pericolosità sociale" e del periodo di pericolosità. Alcuni ricorrenti hanno anche dedotto la necessità di motivazione rafforzata quando vi è ampia distanza temporale tra cessazione della pericolosità e provvedimento ablatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha: (i) dichiarato inammissibile il ricorso di Balivo Michele per rinuncia intervenuta (art. 591 c.p.p. lett. c), senza condanna a spese; (ii) annullato il decreto impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, nei confronti di: Balivo Francesco, Balivo Salvatore, Balivo Silvestro, Balivo Maria Luisa, Giordano Maria Rotonda e quanto a Balivo Gaetano limitatamente alla questione della proporzione (sproporzione tra redditi e beni), per carenze motivazionali e valutative; (iii) rigettato il ricorso di Balivo Gaetano nel resto; (iv) disposto che la Corte territoriale dovrà svolgere nuova valutazione, con approfondimento delle questioni di merito evidenziate (correzione di dati materiali, esame delle allegazioni su fonti lecite, valutazione rafforzata quando necessario, verifica del ruolo probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori e delle risultanze penali).
Norme richiamate
Disciplina le misure patrimoniali nei procedimenti di prevenzione; contestata l'erronea applicazione/valutazione del criterio della proporzione tra redditi e beni confiscati.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'interessato; applicato al ricorso di Balivo Michele.
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso in Cassazione (trattazione udienza).
Principi generali della normativa antimafia; richiamato nel quadro dei presupposti per la prevenzione patrimoniale.
Definisce la pericolosità sociale qualificata come presupposto per la confisca di prevenzione; la Corte ha ritenuto insufficiente la valutazione rafforzata della piattaforma indiziaria in alcuni casi.
Prevede il regime applicabile ai terzi interessati e gli oneri di prova; richiamato con riguardo alla necessità di specifica motivazione sulla disponibilità e provenienza dei beni.
Riferito alla metodologia per accertare la sproporzione reddituale; contestata l'errata o insufficiente applicazione valutativa.
Rilevante nel complesso per i criteri di applicazione della confisca; è stata censurata l'interpretazione o la motivazione insufficiente della Corte territoriale rispetto a tale norma.
art. 176 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per raggruppare/motivare l'esame dei motivi nel ricorso in Cassazione.
art. 606, lett. b) e c) c.p.p.
Riguarda i motivi di cassazione (vizi di motivazione e travisamento della prova); invocato dai ricorrenti per denunciare carenze motivazionali e travisamento probatorio.
Corte EDU e principi costituzionali citati (art. 7 e 6 §2 CEDU, sentenza Corte cost. n.24/2019)
Invocati per sostenere il principio di proporzionalità, la necessità di motivazione adeguata e il rispetto della presunzione d'innocenza; la Corte di cassazione ha richiamato la necessità di maggiore verifica e motivazione nei casi di distanza temporale o di contrasto con esiti penali.
Massime di principio
- Quando si impugna una confisca di prevenzione occorre contestare puntualmente sia i dati materiali (date di acquisto, importi, intestazioni) sia le valutazioni di sproporzione: errori fattuali o omissioni probatorie possono portare all'annullamento e al rinvio.
- Il giudice della prevenzione può utilizzare elementi tratti da procedimenti penali ma deve motivare, con valutazione rafforzata, perché le risultanze penali siano ancora idonee a fondare il giudizio di pericolosità; in presenza di esiti penali "negatori" o di archiviazioni va valutata la possibile incidenza sul giudizio di prevenzione.
- I terzi che rivendicano la titolarità dei beni devono produrre elementi precisi e documentazione (estratti conto, atti di acquisto, prove di condoni o redditi agrari); la mancata prova dell'autonoma provvista lecita lascia spazio alla presunzione di intestazione fittizia.
- Quando c'è ampia distanza temporale tra la cessazione della pericolosità e il provvedimento ablatorio il giudice deve fornire motivazione rafforzata e puntuale sui movimenti patrimoniali successivi: la confisca non può fondarsi su presunzioni inerti senza scrutinio delle prove documentali.
- In caso di controversie sulla qualificazione della impresa come "contaminata" da metodo mafioso, è sufficiente dimostrare il rapporto sinallagmatico e l'uso sistematico di risorse illecite: la confisca può colpire l'intero capitale aziendale quando l'attività imprenditoriale sia stata strumentale all'organizzazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15145/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15148/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15149/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15150/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15153/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15154/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →