Cassazione Civile, Ordinanza n. 19178/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione di supplementi di pensione erogati dall'INPS, gestione ex ENPALS, in favore di un lavoratore dello spettacolo. In primo grado il pensionato aveva ottenuto l'accoglimento della domanda; la Corte d'appello di Roma aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'INPS, ritenendo applicabile, per i ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda, la decadenza cd. mobile introdotta dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 come modificato dal d.l. n. 98/2011, e affermando nel merito che, ai fini del calcolo della quota B della pensione, non fosse più operante il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000 (rivalutato), poiché il rinvio dell'art. 1 del d.lgs. n. 182/1997 all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 non imporrebbe di mantenerlo fermo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di violazione di legge, deducendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la permanenza del massimale specifico previsto per i lavoratori dello spettacolo e sostenendo che, per la quota B, il massimale applicabile fosse quello generale dell'AGO vigente tempo per tempo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. I controricorrenti hanno resistito, eccependo anche il giudicato interno su alcuni capi della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato interno, osservando che il ricorso dell'INPS investiva il nucleo decisorio relativo alla perdurante vigenza del massimale pensionabile per la quota B, e dunque non era precluso l'esame della questione. Nel merito, ha accolto il motivo dell'INPS, richiamando il proprio precedente orientamento secondo cui, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B non si computano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi affermato che tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, e che la sentenza impugnata doveva essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame del merito alla luce di tale principio, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La Corte ne richiama la novella, ma non la ritiene decisiva nel merito della controversia pensionistica trattata, se non per il profilo preliminare della decadenza cd. mobile evocata in appello.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011
È indicato come norma che ha modificato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, estendendo il termine di decadenza triennale anche alle azioni per prestazioni riconosciute solo in parte o per accessori del credito.
È ritenuto il parametro normativo che mantiene fermo il limite di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo ai fini della quota B della pensione.
È richiamato come disposizione modificativa dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, senza che da essa derivi l'abrogazione del massimale specifico.
La Corte esclude che la norma imponga l'applicazione, in luogo del massimale specifico, del limite generale dell'assicurazione generale obbligatoria per il calcolo della quota B.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'INPS.
È menzionato nel contesto della disciplina del computo delle retribuzioni eccedenti il limite, richiamato dai giudici di merito in relazione alle quote di retribuzione giornaliera superiore a lire 315.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, ma sull'unità minima di decisione data dalla combinazione fatto-norma-effetto; se l'impugnazione investe anche uno solo di tali elementi, la questione resta devoluta al giudice dell'impugnazione.
- In materia di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, per la determinazione della quota B della pensione continua ad applicarsi il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, non essendo stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dalle successive disposizioni.
- La disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo, più favorevole rispetto a quella generale dell'assicurazione obbligatoria, consente la permanenza del massimale specifico quale elemento coessenziale del sistema di calcolo della prestazione.
- Quando la censura investe la corretta individuazione del criterio legale di calcolo di una prestazione previdenziale, la violazione di legge è sindacabile in cassazione e, se fondata, comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame del merito secondo il principio di diritto affermato.
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