Sentenza n. 1051/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 348/2023, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto il reclamo contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione aveva originariamente impugnato un'ordinanza comunale relativa alla cattura e all'abbattimento di cinghiali e, nel giudizio di primo grado, aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La competente Commissione aveva richiesto un'integrazione documentale, poi prodotta dall'associazione. Con successivo decreto la Commissione aveva tuttavia respinto l'istanza ritenendo non integralmente adempiuta la richiesta istruttoria, poiché il certificato di iscrizione dell'avvocato risultava risalente e la firma digitale della documentazione integrativa non era verificabile, oltre il termine massimo previsto dall'art. 123 d.P.R. 115/2002. Il TAR aveva respinto il reclamo ritenendo corretta la motivazione fondata sulla decadenza dal termine istruttorio e rilevando l'assenza di specifiche censure. In appello l'associazione ha dedotto che il reclamo già conteneva la documentazione aggiornata sull'iscrizione del difensore, nonché la documentazione idonea a dimostrare la validità della firma digitale apposta in formato PAdES. Gli appellati hanno eccepito il difetto di giurisdizione e la violazione del contraddittorio, sostenendo che i Ministeri erano stati evocati solo in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, poiché la controversia riguardava il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e non la liquidazione del compenso del difensore; su tale domanda sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo procedente. Ha respinto anche l'eccezione relativa al contraddittorio, ritenendo che la richiesta di patrocinio costituisca una vicenda endoprocessuale e non imponga l'estensione del contraddittorio alle amministrazioni statali nel giudizio originario. Nel merito, ha ritenuto fondato l'appello perché il reclamo aveva prodotto l'elenco aggiornato dell'iscrizione del difensore, la relativa autocertificazione e gli elementi necessari a verificare la firma digitale. Inoltre, la prima integrazione era stata depositata l'8 giugno 2022, pochi giorni dopo la richiesta del 26 maggio 2022, quando il termine previsto dall'art. 123 d.P.R. 115/2002 non era ancora decorso; il TAR non aveva considerato adeguatamente le produzioni documentali presenti nel fascicolo digitale. La sentenza è stata quindi riformata, il reclamo è stato accolto e l'associazione è stata definitivamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di primo grado. È rimasto fermo il capo sulle spese del primo grado, non impugnato; le spese del giudizio d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
termine massimo di due mesi
Il termine istruttorio previsto per l'integrazione della documentazione relativa alla domanda di ammissione al patrocinio non era decorso al momento della prima integrazione depositata dall'associazione; la valutazione della decadenza doveva quindi considerare le produzioni tempestivamente effettuate.
art. 24 Cost.
La norma è richiamata indirettamente attraverso la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, senza che il giudice sviluppi una specifica interpretazione costituzionale.
Massime di principio
- La controversia sul rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce una vicenda endoprocessuale distinta dalla liquidazione del compenso del difensore e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo che procede.
- La decadenza dal termine assegnato per l'integrazione documentale ai fini dell'ammissione al patrocinio può essere affermata solo dopo avere verificato puntualmente la data della richiesta, la data delle produzioni e il contenuto effettivo della documentazione depositata.
- Il giudice deve esaminare tutte le produzioni documentali presenti nel fascicolo processuale quando esse siano idonee a dimostrare l'adempimento della richiesta istruttoria; l'omessa considerazione di una tempestiva integrazione può viziare la decisione sul diniego del patrocinio.
- La documentazione relativa all'iscrizione del difensore può essere aggiornata mediante elenco estratto dal sito dell'ordine professionale e relativa autocertificazione, se tali documenti dimostrano l'attualità del requisito contestato.
- La sottoscrizione digitale in formato PAdES non può essere ritenuta non verificabile senza una concreta verifica del documento e degli strumenti idonei alla validazione della firma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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