Cassazione Penale, Sentenza n. 28939/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la recidiva ma confermato la condanna per tentato furto in abitazione; il motivo unico dedotto contestava la qualificazione della circostanza aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5 cod. pen.) in relazione al fatto che il tentativo di furto fosse avvenuto in orario notturno. Hanno sostenuto che il mero svolgimento del fatto di notte non integra automaticamente l'aggravante senza prova che la difesa pubblica o privata sia stata concretamente ostacolata e senza escludere circostanze che neutralizzino tale effetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello si sia conformata ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite (S.U. n. 40275/2021): il tempo di notte è astrattamente idoneo a integrare l'aggravante della minorata difesa, resta però necessario accertare in concreto l'ostacolo alla difesa e che l'agente ne abbia profittato. Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'ora notturna e la scarsa frequentazione della palazzina avessero determinato una diminuita capacità di difesa, e ciò non veniva neutralizzato dal fatto che qualcuno avesse avvisato i Carabinieri arrivati solo dopo che gli imputati erano già entrati e avevano messo a soqquadro l'appartamento. I ricorsi sono stati quindi rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La circostanza aggravante della "minorata difesa" va valutata in relazione a fattori di tempo, luogo o persona; il tempo di notte è astrattamente idoneo a integrar la circostanza, ma occorre verificare in concreto l'ostacolo alla difesa e che l'agente ne abbia profittato.
artt. 110, 56, 624-bis commi 1 e 3; art. 625 comma 1 nn. 2 e 5 cod. pen.
Norme materialmente rilevanti per la qualificazione del reato contestato (concorso di persone, tentativo, furto aggravato e tentato furto in abitazione). Nel caso sono state applicate per delimitare la fattispecie di tentato furto in abitazione.
Sez. U. n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
"occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata"
Le Sezioni Unite hanno precisato che il tempo di notte può di per sé integrare l'aggravante della minorata difesa ma richiedono tre verifiche: a) idoneità astratta della circostanza; b) produzione in concreto dell'ostacolo alla difesa; c) consapevolezza e vantaggio dell'agente rispetto a tale situazione.
Sentenza Corte d'appello di L'Aquila del 16/06/2021
"l'ora notturna, il fatto che per tali ragioni la palazzina non fosse frequentata, ha certo determinato una diminuita capacità di difesa, a nulla rilevando che qualcuno li abbia visti ed abbia avvisato i carabinieri che arrivarono sul posto quando comunque erano entrati in casa e l'avevano messa a soqquadro."
La motivazione territoriale ha ritenuto che la condizione notturna e la scarsa frequentazione abbiano concretamente diminuito la capacità di difesa, elemento sufficiente in quel caso per integrare l'aggravante ai sensi dell'art. 61 n.5.
Massime di principio
- Il tempo di notte può essere considerato di per sé idoneo ad integrare l'aggravante della minorata difesa, ma il giudice deve comunque accertare in concreto che la difesa pubblica o privata sia stata effettivamente ostacolata.
- L'accertamento dell'aggravante richiede tre passaggi: verifica dell'idoneità astratta del fattore (tempo/luogo/persona), prova che in concreto ne sia derivato un ostacolo alla difesa, e valutazione che l'agente abbia profittato di tale situazione (consapevolezza).
- Circostanze come sistemi di vigilanza o videosorveglianza, frequenza dei luoghi, presenza di terzi o prontezza dell'intervento pubblico possono neutralizzare l'effetto aggravante notturno se dimostrano che la capacità di difesa non è concretamente diminuita.
- La motivazione del giudice deve indicare i fatti e le ragioni che giustificano la conclusione circa la diminuita capacità di difesa in quel contesto temporale e territoriale; affermazioni generiche sul fatto che il reato sia avvenuto di notte non sono sufficienti senza adeguata spiegazione.
- La valutazione è essenzialmente prognostica e va operata ex ante sul contesto e sulle condizioni concrete che hanno agevolato la commissione del reato.
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