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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19960/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era generico e che il secondo era indeducibile perché riferito al trattamento sanzionatorio; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ricettazione, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica, perché formulata in termini astratti e senza indicare specifiche ragioni di diritto o dati fattuali idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale sulla recidiva reiterata, ma anche tale doglianza è stata giudicata indeducibile perché attinente al trattamento punitivo; la Corte ha rilevato che la recidiva era stata correttamente ritenuta in ragione dei plurimi precedenti penali specifici, espressivi di una più che accentuata pericolosità sociale.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La doglianza sulla ricettazione è stata ritenuta inammissibile per genericità, poiché non confrontata in modo specifico con una motivazione di merito ritenuta sufficiente e non illogica.

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    La recidiva reiterata è stata considerata correttamente integrata alla luce dei plurimi precedenti penali specifici dell'imputato, sintomatici di una più accentuata pericolosità sociale; la censura è stata qualificata come attinente al trattamento punitivo.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni astratte o generiche, prive di specifici rilievi in fatto e in diritto idonei a confutare la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere prospettato in modo meramente assertivo: la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della decisione di merito.
  • La recidiva reiterata può essere ritenuta quando risultino plurimi precedenti penali specifici dell'imputato, poiché tali elementi possono essere valorizzati quale indice di una più marcata pericolosità sociale.
  • Le doglianze che investono esclusivamente il trattamento sanzionatorio, se non supportate da specifiche violazioni di legge o da vizi logicamente rilevanti, non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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