Ordinanza n. 89/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza sindacale n.2 del 19 gennaio 2026, relativa all’attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”, nella parte in cui i bidoni di grandi capacità per i condomini con più di 10 abitazioni devono essere collocati presso le pertinenze condominiali, della determina n.551 del 18 giugno 2026, volta alla presa in consegna dei bidoni da collocare all’interno del condominio entro il 26 giugno 2026, verificata la presenza di spazi dove collocarli, impugnata con motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale relativa all'attivazione della raccolta differenziata porta a porta, nella parte concernente il collocamento dei bidoni di grande capacità presso le pertinenze dei condomini con più di dieci abitazioni, nonché determina di presa in consegna e collocazione dei bidoni all’interno del condominio
Esito
Favorevole al ricorrente (utenti condominiali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale n. 2 del 19 gennaio 2026 relativa all’attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta, limitatamente alla previsione secondo cui i bidoni di grandi capacità destinati ai condomini con più di dieci abitazioni devono essere collocati presso le pertinenze condominiali. Con motivi aggiunti è stata impugnata la determina n. 551 del 18 giugno 2026, volta alla presa in consegna dei bidoni da collocare all’interno del condominio entro il 26 giugno 2026, previa verifica della disponibilità degli spazi. Il giudice rileva che, nonostante quanto richiesto dalla precedente ordinanza cautelare n. 56 del 2026, non risultano verificate le condizioni igienico-sanitarie necessarie per collocare i bidoni all’interno del condominio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo sussistenti i presupposti per la tutela interinale in ragione della mancata verifica delle condizioni igienico-sanitarie richieste per la collocazione dei bidoni di raccolta dei rifiuti all’interno del condominio. Per l’effetto, ha sospeso l’efficacia della determina impugnata sino al 15 settembre 2026 e ha fissato per l’ulteriore trattazione del ricorso la camera di consiglio dell’11 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare
La domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione temporanea dell’efficacia della determina impugnata.
Richiamato dal TAR insieme all’art. 55 c.p.a. nel procedimento cautelare; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- La collocazione di contenitori di grande capacità per la raccolta dei rifiuti all’interno delle pertinenze condominiali può essere sospesa in sede cautelare quando l’amministrazione non abbia previamente verificato le condizioni igienico-sanitarie necessarie, soprattutto se tale verifica era stata richiesta da una precedente ordinanza giudiziale.
- La mancata esecuzione o verifica di un adempimento istruttorio specificamente richiesto dal giudice in relazione alle condizioni igienico-sanitarie dell’intervento giustifica la sospensione cautelare dell’atto amministrativo attuativo fino alla nuova trattazione della causa.
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