Ordinanza n. 53/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. DPC032/274 della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, pubblicata in data 07.10.2025 di approvazione della graduatoria definitiva - LINEA B - Compartecipazione inferiore al 40% del Bando per la rigenerazione urbana - concessione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti per la riqualificazione urbana, pubblicato sul BURAT Speciale, n. 13 del 15.01.2025, nella parte nella quale non è stato incluso il Comune di Nocciano in posizione utile per l'ammissione ai finanziamenti previsti; - di tutti i verbali della Commissione di valutazione contenenti l’assegnazione dei punteggi e, in particolare, del verbale del 29.04.2025 con il quale la Commissione ha indicati i parametri di valutazione dalla stessa assunti e del verbale dello 01.10.2025 della Commissione per la valutazione delle richieste di rettifica o riesame dei punteggi assegnati con la graduatoria provvisoria, nella parte in cui ha accolto solo parzialmente i rilievi formulati dall'Ente comunale, tanto che al Comune di Nocciano è stato attribuito un punteggio complessivo pari a 48,571, inidoneo all'ammissione nell'elenco dei Comuni finanziati; -di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da COMUNE DI SAN SALVO il 9\1\2026 : - della determinazione n. DPC032/274 della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, pubblicata in data 07.10.2025 di approvazione della graduatoria definitiva - LINEA B - Compartecipazione inferiore al 40% del Bando per la rigenerazione urbana - concessione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti per la riqualificazione urbana, pubblicato sul BURAT Speciale, n. 13 del 15.01.2025, nella parte in cui attribuisce al Comune di Nocciano: (doc 2) =5 punti per il criterio 2.1, relativo a immobili non utilizzati da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando: =2 punti per il criterio 3.3.2, relativo all’utilizzo di Fonti Energetiche Rinnovabili – FER; =8 punti per il criterio 1.3 “Localizzazione in ambiti/tessuti individuati come degradati dal punto di vista fisico, ambientale o socio-culturale (come da lettura supportata da analisi degli strumenti di pianificazione vigenti) o che comporti interventi con profilo di valorizzazione ambientale)”; = nonché nella parte in cui pretermette qualsiasi punteggio al Comune di San Salvo in relazione al criterio 1.4 (Comune che ha avviato l’iter di formazione del PUC (art. 66 della LR 58/2023) o approvato la perimetrazione del territorio urbanizzato alla data di approvazione del bando) e, ove il Collegio desse ingresso alla censura di cui al criterio 3.1. formulata dal Comune di Nocciano, nella parte in cui la Commissione di gara ha attribuito solo 15 punti al comune di San Salvo per il criterio 3.1; - di tutti i verbali della Commissione di valutazione che riguardano l’assegnazione del punteggio al Comune di Nocciano e al Comune di San Salvo, in particolare il verbale n. 29 del 24.09.2025 ed il verbale n. 24 del 04.08.2025 con il quale ultimo la Commissione di Valutazione ha esaminato la domanda di partecipazione del Comune di San salvo ( doc.ti 10 ter e 16), per quanto di interesse in relazione ai punti sub 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 del presente ricorso incidentale; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva della Linea B del bando regionale per la rigenerazione urbana, nella parte in cui non colloca il Comune di Nocciano in posizione utile per il finanziamento, nonché i verbali di attribuzione e riesame dei punteggi
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune di Nocciano ha impugnato la determinazione regionale di approvazione della graduatoria definitiva e i verbali della Commissione di valutazione, contestando il punteggio complessivo di 48,571, ritenuto insufficiente per l'ammissione ai finanziamenti. La censura esaminata in sede cautelare riguarda il difetto di motivazione della valutazione dei punteggi: la relazione della Commissione depositata dalla Regione richiama elementi valutativi ulteriori, quali l'impatto del singolo intervento sotto il profilo della qualità architettonica e funzionale, il raffronto con il contesto e la maggiore meritevolezza di altre proposte, che non risultavano esplicitati negli atti impugnati. Il Comune di San Salvo ha inoltre proposto ricorso incidentale, contestando specifiche attribuzioni di punteggio al Comune di Nocciano e il mancato riconoscimento di propri punteggi, ma l'ordinanza non definisce tali censure nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo apparentemente fondata la censura di difetto di motivazione relativa alla valutazione del progetto del Comune di Nocciano. Il giudice ha rilevato che la motivazione successivamente illustrata dalla Commissione faceva riferimento a criteri ed elementi di giudizio non evidenziati negli atti impugnati, impedendo di comprendere in modo specifico e concreto le ragioni del punteggio attribuito. È stato quindi ordinato alla Regione di procedere, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, al riesame del progetto del Comune di Nocciano, esplicitando per ciascun criterio applicato le motivazioni specifiche e concrete del punteggio. La decisione non definisce il merito della controversia né le censure del ricorso incidentale. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 28 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha disposto una misura cautelare consistente nel riesame degli atti valutativi.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per l'assegnazione di contributi pubblici, la valutazione dei progetti deve essere motivata in modo specifico e concreto per ciascun criterio applicato, così da rendere comprensibili le ragioni del punteggio attribuito.
- La motivazione dell'attribuzione dei punteggi non può essere integrata, dopo l'impugnazione, mediante una relazione della Commissione che introduca elementi valutativi non evidenziati negli atti originari, quali il raffronto con altre proposte o considerazioni sulla qualità progettuale non previamente esplicitate.
- Quando la motivazione degli atti di valutazione appare carente e la relativa censura presenta fumus boni iuris, il giudice amministrativo può ordinare in sede cautelare il riesame del progetto, prescrivendo all'amministrazione di esplicitare le ragioni concrete del punteggio per ciascun criterio.
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