Cassazione Penale, Sentenza n. 4191/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva rigettato la richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 volta a ottenere la restituzione di beni confiscati. Hanno dedotto soprattutto: a) che successive sentenze penali di assoluzione (nel procedimento ritenuto centrale, n. 22148/2012) avrebbero fatto venir meno le fondamenta fattuali della confisca; b) la mancata acquisizione di una perizia contabile ritenuta prova decisiva e l'ignoranza di documentazione nuova, tra cui una relazione della Guardia di Finanza e una pronuncia della Commissione Tributaria; c) la violazione della presunzione di innocenza e della novellata disciplina introdotta dal d.lgs. 188/2021 e dalla direttiva UE 2016/343 che, secondo la difesa, impedirebbe l'uso di fatti non definitivamente accertati per misure di prevenzione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui i procedimenti di prevenzione sono autonomi rispetto a quelli penali: elementi emersi anche in processi conclusi con assoluzione possono continuare a essere valutati ai fini della pericolosità se l'assoluzione non esclude in modo assoluto i fatti che fondano la misura di prevenzione. Le assoluzioni richiamate dalla difesa erano, secondo la Corte, fondate su questioni giuridiche o limitate a singoli episodi e non hanno cancellato il quadro fattuale utilizzato per la confisca. Il motivo relativo alla mancata acquisizione di prova decisiva è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'interpretazione giurisprudenziale di art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), perché tale rimedio riguarda il dibattimento e non i procedimenti in camera di consiglio; inoltre le somme contestate nei procedimenti secondari erano troppo modeste per influire sulla ricostruzione del profitto illecito che ha giustificato la confisca. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante la pronuncia tributaria non definitiva richiamata. Sono state confermate le statuizioni impugnate e i ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 28; artt. 4, 10, 16, 18, 20, 24, 27
L'art. 28 disciplina la revocazione ex tunc delle misure di prevenzione richiedendo l'esistenza di prova nuova che escluda in modo assoluto i presupposti della confisca; la norma non comporta automatica revoca in caso di assoluzione penale salvo che l'assoluzione escluda esattamente gli stessi fatti posti a base della misura.
art. 649; art. 606, comma 1, lett. d)
Art. 649 richiamato in tema di efficacia del giudicato non impedisce che il giudice delle misure valutI autonomamente elementi probatori diversi dalla sentenza penale irrevocabile. L'art. 606, comma 1, lett. d) (omessa acquisizione di prova decisiva) è applicabile al giudizio dibattimentale e non ai procedimenti in camera di consiglio come quelli di prevenzione.
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188
attuazione direttiva UE 2016/343
Le garanzie in tema di presunzione di innocenza recepite per il processo penale non modificano la natura autonoma delle misure di prevenzione; quindi il divieto di indicare pubblicamente la colpevolezza non comporta che l'accertamento di colpevolezza in senso penale sia l'unico elemento valutabile per misure preventive.
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio
Riconosciuta ma ritenuta non idonea a riformulare il regime delle misure di prevenzione in modo da impedire la valutazione di elementi emersi in procedimenti penali non conclusivi con condanna irrevocabile.
Legge 18 giugno 1956, n. 1423
Richiamata come strumento che consente interventi ex tunc sulle misure reali affette da invalidità genetica; art. 28 valorizza tale possibilità ma richiede prova nuova e decisiva.
Massime di principio
- Le misure di prevenzione patrimoniali sono procedimenti autonomi rispetto al giudizio penale: non è necessaria una condanna penale per adottarle e neppure la sola assoluzione penale determina automaticamente la revoca.
- Per ottenere la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 occorre una prova nuova e decisiva che escluda in modo assoluto i presupposti della confisca; prove deducibili ma non dedotte nel procedimento di prevenzione non bastano.
- Un'assoluzione penale incide sulla prevenzione solo se esclude totalmente, in termini fattuali, lo stesso comportamento che ha sorretto la misura preventiva; assoluzioni fondate su questioni giuridiche o limitate a singoli episodi possono non compromettere la misura.
- Il rimedio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) relativo all'omessa acquisizione di prova decisiva è normalmente applicabile al giudizio dibattimentale e non ai procedimenti in camera di consiglio tipici delle misure di prevenzione.
- Decisioni tributarie non definitive o provvedimenti amministrativi che non incidono definitivamente sull'accertamento dell'illiceità delle provviste non sono per sé idonei a determinare la revoca di misure di prevenzione basate su un quadro indiziario complessivo.
- Piccole somme contestate in procedimenti separati difficilmente ribalteranno una confisca fondata su un quadro di illeciti ripetuti e su consistenti profitti illeciti; la rilevanza economica del profitto è un elemento considerato dal giudice delle misure.
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