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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36732/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per furto di energia elettrica; tre motivi: 1) inutilizzabilità del verbale di verifica perché l'attività degli accertatori avrebbe richiesto le garanzie previste per atti irripetibili (art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e art. 360 cod. proc. pen. richiamati dal ricorrente); 2) violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza per mancata contestazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose; 3) vizi di motivazione e travisamento delle prove, in particolare mancata considerazione delle osservazioni del consulente della difesa circa anomalie nella ricostruzione e nella rilevazione delle alterazioni del contatore.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. Motivi principali: 1) il verbale di verifica redatto dal personale dell'ente erogatore (Enel) è utilizzabile; l'attività di verifica non è considerata atto irripetibile che imponga le garanzie difensive invocate e gli accertatori hanno agito nei poteri riconosciuti dall'art. 220 disp. att. in relazione all'art. 348 cod. proc. pen.; 2) l'aggravante della violenza sulle cose è stata adeguatamente dedotta nell'imputazione mediante il richiamo alla "manomissione del gruppo di misura", ossia una descrizione materiale idonea a garantire il diritto di difesa; 3) le censure sulla valutazione delle prove sono aspecifiche e finalizzate a una riconsiderazione di merito non consentita in sede di legittimità; essendosi formata una doppia conforme, la motivazione congiunta delle due decisioni di merito appare coerente e sufficiente. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Estende l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale; norma di riferimento per valutare l'utilizzabilità del verbale di verifica.

  • art. 348 cod. proc. pen.

    Attribuisce poteri alla polizia giudiziaria in ordine alla compiuta attività di accertamento e alla acquisizione di elementi di prova; la Corte ha ritenuto che gli accertatori dell'Enel abbiano agito nei limiti di funzioni riconducibili a tali poteri.

  • art. 55 cod. proc. pen.

    Prevede che la polizia giudiziaria abbia il compito di assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale; utilizzato per giustificare l'operato dei verificatori.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza del ricorrente come norma sulle garanzie difensive per atti irripetibili; la Corte ha ritenuto non applicabile la protezione invocata perché la verifica non è atto irripetibile.

  • Cass. Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019 (Sorge)

    Richiamata per il principio che le circostanze aggravanti costituite da comportamenti oggettivi e materiale (es. manomissione) sono correttamente indicate nel capo d'imputazione tramite la descrizione dei fatti materiali, garantendo il diritto di difesa.

  • Cass. Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021

    Giurisprudenza di riferimento che afferma che l'attività di verifica dello stato dei luoghi da parte del personale dell'ente erogatore non costituisce atto irripetibile soggetto alle garanzie dell'art. 360 cod. proc. pen.

  • Cass. Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021 (Berlingieri)

    Conferma che le garanzie difensive per assistenza valgono solo per operazioni tecniche non ripetibili; la verifica di Enel non rientra in tale categoria.

  • Cass. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021

    Enuncia i requisiti per la censura in cassazione per travisamento della prova: individuazione dell'atto, identificazione del dato incompatibile con la ricostruzione, prova della verità dell'elemento, e dimostrazione del suo effetto demolitorio sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia soddisfatto tali requisiti.

  • Cass. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021

    Sostiene che l'uso continuativo da parte del legale rappresentante dell'energia illecitamente sottratta integra l'elemento soggettivo e oggettivo del reato, anche se non è identificato un autore materiale distinto della manomissione.

Massime di principio

  • Le verifiche tecniche e i verbali redatti dal personale dell'ente erogatore, quando eseguiti nell'ambito dei poteri di ispezione e vigilanza, possono essere utilizzati in giudizio e non sempre costituiscono atti "irripetibili" che richiedono la presenza del difensore.
  • L'articolazione dell'imputazione attraverso la descrizione materiale di un comportamento (es. "manomissione del gruppo di misura") è, di regola, sufficiente a contestare circostanze aggravanti che si esauriscono nella materialità dell'atto, assicurando il diritto di difesa.
  • In sede di cassazione la critica alla valutazione delle prove richiede specificità: bisogna indicare l'atto processuale censurato, il dato incompatibile emerso, fornire prova della verità del dato e dimostrare come ciò comprometta in modo decisivo la motivazione; mere richieste di riconsiderazione di merito sono inammissibili.
  • Se esiste una "doppia conforme" (condanna in primo grado e in appello), il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è più limitato: le decisioni di merito si leggono congiuntamente come un unico corpo argomentativo e l'errore deve essere tale da disarticolare l'intero impianto probatorio.
  • Per contestare l'utilizzabilità di accertamenti tecnici effettuati da soggetti diversi dalla polizia giudiziaria è fondamentale dimostrare che l'atto fosse effettivamente irripetibile o che siano state violate garanzie essenziali; l'indicazione astratta di anomalie tecniche non sostituisce tale dimostrazione.

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