Cassazione Penale, Ordinanza n. 18505/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il soggetto, detenuto dal 1993 e ammesso alla semilibertà da oltre tre anni, ha proposto reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 21/02/2024 che aveva respinto la richiesta di licenza per le festività pasquali. La difesa ha sostenuto che il diniego fosse ingiustificato perché il richiedente aveva già fruito di analoga licenza nel Natale 2023, versava in età avanzata e in precarie condizioni economiche, e perché non sarebbe stata svolta un'adeguata istruttoria presso gli organi di polizia per verificare l'attuale situazione personale e familiare. In cassazione, la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché interamente in fatto e volta a una rivalutazione del merito, oltre a prospettare un vizio di motivazione in un mezzo di impugnazione consentito solo per violazione di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano sostanzialmente di merito e miravano a ottenere una nuova valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza; inoltre, è stato osservato che il ricorso deduceva un vizio motivazionale non deducibile nel caso di specie, essendo ammesso il ricorso solo per violazione di legge. La decisione impugnata risultava comunque fondata anche su elementi sfavorevoli emersi dalle informazioni assunte presso la Questura di Palermo, che indicavano il perdurante ruolo di rilievo del condannato nell'organizzazione mafiosa del mandamento di Partinico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, non sono consentite censure meramente fattuali o dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Se il mezzo di impugnazione è ammesso solo per violazione di legge, non è deducibile il vizio di motivazione nei termini propri del controllo di merito.
- Il diniego di una licenza al detenuto in semilibertà può essere sorretto da elementi informativi negativi acquisiti dall'autorità procedente, senza che la parte possa limitarsi a opporre circostanze personali favorevoli già valutate in sede di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause di esonero, la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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