Cassazione Penale, Sentenza n. 16243/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per concorso in tentata estorsione (con aggravanti delle "più persone riunite" e dell'uso di armi improprie) e, per Mammoliti, contestavano altresì la valutazione circa l'incendio dell'autovettura della parte offesa. Le censure principali erano: carenza e illogicità della motivazione; travisamento della prova; inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese; assenza di riscontri oggettivi (pezzi di vetro, danneggiamenti); errata ricostruzione del concorso di persone e del contributo causale di Amici; erronea applicazione dell'aggravante per uso di armi improprie (bottiglie/sassi); e censura sulla determinazione della pena e sul diniego della diminuzione per tentativo e della circostanza attenuante della lieve entità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione congrua e adeguata, con valutazione unitaria e confrontata delle dichiarazioni delle parti offese e dei riscontri oggettivi (interventi di p.g., ritrovamento di sassi e vetri, incendio dell'auto). Le censure generiche e il mancato confronto critico con la motivazione sono stati dichiarati aspecifici e pertanto inammissibili. Sono state inoltre rigettate le deduzioni circa l'erronea qualificazione del concorso di persone e dell'aggravante per uso di armi improprie: la giurisprudenza consolidata ammette che bottiglie e sassi, se usati in contesto minaccioso, costituiscano armi improprie. Anche la doglianza sulla mancata riduzione della pena per il tentativo e sul diniego della lieve entità è stata respinta come aspecifica e nel merito ritenuta congruamente motivata dai giudici di merito. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili Ferraresi Mattia e Curcio Giuseppina, liquidate in complessivi euro 3.686,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Va richiesto un adeguato confronto critico con la motivazione di merito; le contestazioni generiche o aspecifiche che eludono tale confronto sono inammissibili
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti dei motivi in cassazione (richiesta dal testo come vincolo per la formulazione dei motivi)
art. 612 cod. pen. (estorsione)
Il reato di estorsione può essere fondato anche su dichiarazioni di persone offese se la loro attendibilità è adeguatamente motivata e, se necessario, riscontrata
art. 585 cod. pen. (lesioni/rilevanze armi improprie)
La giurisprudenza considera armi improprie strumenti come bottiglie o sassi se utilizzati in particolari circostanze tali da essere idonei ad offendere
artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La graduazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggiuntive rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata
Effetti della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di sanzione a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione le doglianze devono contenere un confronto critico e specifico con la motivazione impugnata: espressioni generiche o oppositive sono frequentemente ritenute aspecifiche e inammissibili.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se la loro attendibilità è esaminata e motivata adeguatamente; tuttavia, è preferibile che vengano riscontrate con elementi oggettivi o dichiarazioni convergenti.
- L'aggravante delle "più persone riunite" richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la minaccia o la violenza: la prova della compresenza e del ruolo unitario è determinante.
- Oggetti quali bottiglie rotte o sassi possono essere qualificati come armi improprie quando, in quel contesto di tempo e luogo, risultano idonei a offendere o a intimorire; pertanto le contestazioni sull'assenza di "arma" devono valutare il contesto concreto.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle circostanze attenuanti (es. lieve entità, diminuzione per tentativo); per impugnare efficacemente tali decisioni è necessario un critico e dettagliato confronto con le ragioni esposte dai giudici di merito.
- In presenza di una "doppia conforme" (primo e secondo grado in accordo), le possibilità di censura in cassazione per travisamento della prova sono più limitate: occorre dimostrare che un dato probatorio nuovo o diverso sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione del secondo grado.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16149/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16150/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16152/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16153/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →