Sentenza n. 577/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 23 gennaio 2024, n. 34, con riferimento al pagamento della somma dovuta
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, del 23 gennaio 2024, n. 34, deducendo in sostanza la mancata corresponsione della somma riconosciutale a credito nei confronti dell’Amministrazione. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento del credito, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nel corso del giudizio. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il comportamento dell’Amministrazione avesse reso necessario il ricorso, poiché il pagamento era avvenuto soltanto in pendenza del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere metà delle spese di lite, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, con compensazione della restante metà. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L’adempimento intervenuto durante il giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese: queste possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe avuto ragione in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
- Se il pagamento del credito riconosciuto dal giudicato avviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, tale circostanza giustifica, in linea di principio, l’addebito delle spese all’amministrazione inadempiente, salva la compensazione parziale motivata dalle modalità di definizione della controversia.
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