Cassazione Penale, Ordinanza n. 25898/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato di energia elettrica, già confermata in appello, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto aggravato di energia elettrica in danno di un ente condominiale. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la locazione con la proprietà era solo verbale, che vi sarebbe stato un tacito accordo e che tali elementi avrebbero impedito di attribuirgli la condotta di allaccio abusivo al contatore condominiale. La Corte ha ritenuto che si trattasse di doglianze già dedotte in appello e già disattese, non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, la quale in doppia conforme aveva spiegato le ragioni della riconducibilità della condotta all'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
Norme richiamate
Il motivo che si limita a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, non è ammissibile in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello e già respinte dalla corte di merito integra un motivo soltanto apparente e quindi inammissibile.
- In presenza di una sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, la censura che ignori le ragioni decisive della doppia conforme e non si misuri con esse non soddisfa la funzione tipica del ricorso per cassazione.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può risolversi in una contestazione generica della ricostruzione fattuale già scrutinata dai giudici di merito quando questi abbiano spiegato, oltre ogni ragionevole dubbio, la riferibilità della condotta all'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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