Cassazione Penale, Ordinanza n. 32804/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva la carenza di motivazione della decisione di merito sul tema della responsabilità, ma in modo del tutto generico: le censure riproponevano argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice dell'appello, senza indicare uno specifico vizio tra quelli deducibili in cassazione. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva in una mera richiesta di favore, priva di autonoma specificità e quindi non ammissibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico e non specifico, perché non correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata e perché sostanzialmente riproduttivo di censure di merito già disattese. Ha inoltre osservato che la critica alla motivazione, qualificata come "carente", non individuava un vero vizio motivazionale ex art. 606, lett. e, c.p.p. e si traduceva in argomentazioni proprie dell'appello, non proponibili in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità, desunta dalla mancata correlazione tra i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
In cassazione non è sufficiente lamentare in termini generici che la motivazione sia "carente"; occorre dedurre uno specifico vizio nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle conseguenze economiche previste dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure di merito già respinte integra inammissibilità.
- Non è deducibile in cassazione una critica meramente assertiva della motivazione come "carente" o insufficiente, se non è riconducibile a uno specifico vizio motivazionale previsto dall'art. 606 c.p.p.
- Le doglianze che si limitano a una richiesta di benevolenza o a una generica sollecitazione del giudice, senza indicare un errore di diritto o un vizio di legittimità, sono estranee alla funzione del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto dalla Corte.
Come è indicizzato
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