Cassazione Penale, Ordinanza n. 21578/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il testo disponibile della decisione è fortemente corrotto e non consente di ricostruire compiutamente la fattispecie concreta né i capi di imputazione. Dalla parte intellegibile emerge solo che il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma del 7 luglio 2025. La Corte di cassazione dà atto di due motivi di ricorso: il primo sembra riferito al giudizio di responsabilità, ritenuto privo di vizi logici o giuridici; il secondo appare formulato come censura sul trattamento sanzionatorio, ma viene ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e comunque non idoneo a determinare l'annullamento della decisione. Il testo lascia intendere inoltre che, anche a voler ritenere ammissibile la doglianza sulla pena, l'eventuale accoglimento avrebbe potuto comportare solo una rideterminazione in sede di rinvio e non l'annullamento della condanna. Non sono chiaramente individuabili i reati contestati né i dettagli fattuali del caso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dalla motivazione emergente risulta che il primo motivo, relativo alla responsabilità, è stato ritenuto infondato; il secondo, relativo alla pena, è stato reputato inammissibile e comunque manifestamente infondato, con affermazione del principio per cui una censura che possa incidere solo sul trattamento sanzionatorio, senza mettere in discussione l'an della responsabilità, non è sufficiente a trasformare l'inammissibilità originaria in un motivo idoneo all'accoglimento. Conseguentemente, la sentenza di condanna della Corte d'appello resta ferma e il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti richiamati dal testo.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti richiamati dalla Corte.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio relativo alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Sez. 3, n. 4658 del 20/06/2019, Liberatore, Rv. 276745
È richiamata a sostegno del principio per cui l'eventuale accoglimento di una censura sulla pena può condurre, al più, a un giudizio di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, non incidendo sulla declaratoria di responsabilità.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione investe soltanto il trattamento sanzionatorio e non mette in discussione in modo efficace il giudizio di responsabilità, la censura non è idonea a determinare l'annullamento della condanna nel merito.
- Una doglianza sulla pena è inammissibile o comunque non decisiva se non indica un vizio specifico della determinazione sanzionatoria e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- L'eventuale accoglimento di una censura limitata alla pena può, in astratto, comportare solo un annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non l'eliminazione dell'affermazione di responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
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