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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24384/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il soggetto ristretto aveva chiesto la detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. davanti al tribunale di sorveglianza. L'istanza era stata respinta perché il giudice di merito, pur considerando l'età ultrasettantenne, aveva ritenuto di non poter formulare allo stato una prognosi favorevole di non recidivanza, valorizzando la gravità del reato commesso, il breve periodo di espiazione già sofferto e la necessità, indicata dall'équipe di osservazione e trattamento, di proseguire l'osservazione della personalità per valutarne l'affidabilità esterna. Nel ricorso per cassazione il condannato ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, ma la doglianza, secondo la Corte, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi già apprezzati dal tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, richiedevano una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità e, comunque, si confrontavano con una motivazione ritenuta adeguata e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen.

    richiesta ex art. 47-ter Ord. pen.

    la detenzione domiciliare è misura alternativa la cui concessione richiede una valutazione prognostica sulla non recidivanza e sull'affidabilità del condannato, rimessa al giudice di sorveglianza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze del tribunale di sorveglianza non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito degli elementi fattuali già esaminati dal giudice a quo.
  • La censura per violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando, sotto tale veste, mira soltanto a ottenere una diversa ponderazione del materiale istruttorio e delle circostanze già valutate.
  • Ai fini della detenzione domiciliare, il giudice può negare la misura quando non ritenga ancora formulabile una prognosi favorevole di non recidivanza, soprattutto se permangono esigenze di ulteriore osservazione della personalità.
  • Una motivazione del tribunale di sorveglianza che valorizzi la gravità del reato, il limitato periodo di espiazione già scontato e la necessità di proseguire l'osservazione trattamentale può essere ritenuta adeguata e non manifestamente illogica.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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