Cassazione Penale, Ordinanza n. 32298/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal GIP ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il testo non indica il reato contestato né il contenuto specifico delle doglianze. La Corte ha rilevato che le censure erano indeducibili perché non riguardavano alcuno dei motivi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi proposti non rientrassero nell'ambito delimitato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo trasmesso non è riportata.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta
La sentenza impugnata è stata emessa nell'ambito del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.
vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato relativo alla sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi specifici riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è pronunciata senza formalità nei casi previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per motivi specificamente riconducibili all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le censure che non rientrano nei motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sono indeducibili e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32291/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32292/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32293/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32294/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32295/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_penale · 31 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32296/2026 del 31/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →