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Ordinanza

Ordinanza n. 259/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del decreto della Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo - prot. n. -OMISSIS- del 29.10.2025 con cui è stato disposto, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., il divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti del ricorrente, con contestuale ordine di ritiro e cessione delle armi nel termine di 150 giorni e previsione di confisca in caso di inottemperanza; - del verbale della Legione Carabinieri Lombardia - Stazione di -OMISSIS- del 29.10.2025, relativo al ritiro delle armi e munizioni; - e dei pareri e delle note della Questura di -OMISSIS- (in data 20.3.2025) e del Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS- (in data 16.6.2025), richiamati quali presupposto del provvedimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202504638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio che vieta la detenzione di armi e munizioni, ordina il ritiro e la cessione delle armi e prevede la confisca in caso di inottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., il verbale di ritiro delle armi e i pareri e le note istruttorie richiamati nel provvedimento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla precedente ordinanza cautelare emergevano, quale fondamento della misura provvisoria, l'omissione integrale della partecipazione procedimentale, in assenza di una situazione attuale di urgenza adeguatamente valorizzata dall'Amministrazione, nonché il mancato adeguato apprezzamento del carattere risalente dell'episodio posto a fondamento del divieto e della successiva remissione della querela da parte del vicino. La Prefettura, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, si è limitata a sospendere l'esecuzione del divieto fino al 25 febbraio 2026, senza procedere al motivato riesame sollecitato dal TAR. Il Collegio ha inoltre rilevato che il rapporto della Questura del 20 marzo 2025, richiamato nel decreto impugnato, non risultava depositato in giudizio.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sospensione prefettizia dell'esecuzione del divieto e ha confermato provvisoriamente quanto già disposto con la precedente ordinanza cautelare, mantenendo quindi la tutela interinale in attesa della decisione di merito. Considerata la peculiarità della controversia relativa alla detenzione di armi, ha fissato l'udienza pubblica di merito al 13 maggio 2026, con possibilità di anticipazione al 29 aprile 2026 mediante istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Prefettura di acquisire e depositare entro l'11 marzo 2026 il rapporto della Questura del 20 marzo 2025, documento richiamato nel decreto ma non presente nel fascicolo, poiché l'allegato depositato conteneva soltanto la nota del Comando provinciale dei Carabinieri del 16 giugno 2025. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. Non è stata quindi definita la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    divieto di detenzione di armi e munizioni

    È la disposizione in base alla quale è stato adottato il decreto prefettizio impugnato; il testo dell'ordinanza non definisce nel merito i presupposti applicativi della norma.

  • art. 55 c.p.a.

    con l’ordinanza con cui si dispone una misura cautelare dev’essere fissata la data di discussione del ricorso nel merito

    Impone la fissazione della data di trattazione del merito quando viene disposta una misura cautelare.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    con l’ordinanza con cui si dispone una misura cautelare dev’essere fissata la data di discussione del ricorso nel merito

    È richiamato quale fondamento della fissazione dell'udienza di merito contestualmente alla conferma della tutela cautelare.

  • art. 53 c.p.a.

    abbreviazione dei termini

    Consente, su istanza della parte, l'eventuale anticipazione della data dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale presupposto per la protezione dei dati personali della parte.

Massime di principio

  • Quando il giudice cautelare sospende l'esecuzione di un provvedimento ai fini del motivato riesame da parte dell'amministrazione, la mera sospensione temporanea dell'esecuzione non equivale, di per sé, all'adempimento dell'obbligo di riesame imposto dalla misura cautelare.
  • In una controversia relativa a un divieto prefettizio di detenzione di armi, la tutela cautelare può essere confermata provvisoriamente e il merito fissato a breve termine quando ciò consenta di bilanciare adeguatamente le esigenze del destinatario del provvedimento e quelle dell'amministrazione.
  • Se un provvedimento amministrativo richiama quale presupposto decisivo un rapporto non depositato in giudizio, il giudice può ordinare all'amministrazione di acquisirlo e depositarlo ai fini della piena istruzione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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