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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43610/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per violazione di legge (art. 448 co. 2‑bis c.p.p., in relazione all'art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000) per omissione della pronuncia sulla confisca obbligatoria del profitto/credito IVA non versato relativo agli anni 2013 e 2014 (importi indicati nel ricorso: €79.296,00 per il 2013 e €135.035,00 e €79.045,00 per il 2014). Si contestava inoltre la mancanza di motivazione sulla confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, pur essendo limitate le ipotesi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), l'omissione di una confisca obbligatoria prevista dall'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 costituisce una illegittimità della misura di sicurezza ricorribile per cassazione. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo alla confisca e rinviata al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, perché si pronunci sulla confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. 74/2000 (in via diretta o per un valore corrispondente), determinandone l'ammontare e le modalità; la restante parte della sentenza è confermata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regime speciale delle impugnazioni per le sentenze di applicazione della pena su richiesta: limitazione del ricorso per cassazione alle ipotesi in cui sussista una illegittimità delle misure di sicurezza. Tale limitazione non esclude la censura per omissione di confisca obbligatoria.

  • art. 448, co. 2‑bis c.p.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso; connessa al regime delle impugnazioni e ai limiti di gravame delle sentenze di patteggiamento.

  • art. 445 c.p.p.

    Il divieto di impugnazione eccezionale delle sentenze di patteggiamento riguarda le pene accessorie e le misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria; quindi la confisca obbligatoria può essere oggetto di ricorso per cassazione se omessa.

  • art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000

    Stabilisce l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo dei reati tributari contemplati dal d.lgs. 74/2000; la Corte ha ritenuto che l'omissione della relativa pronuncia integra un'illecito configurabile come "pena illegale" e quindi censurabile.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Il reato per cui è stata applicata la pena rientra tra quelli per i quali la confisca è obbligatoria; la Corte ha rilevato che, sussistendo i presupposti, la confisca doveva essere disposta.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 50060/2017; Sez. U. n. 40986/2018; altre pronunce richiamate)

    Principi richiamati: la confisca obbligatoria non rientra nelle misure sottratte alla gravabilità in cassazione nelle sentenze di patteggiamento; la nozione di "pena illegale" include anche la mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il ricorso per cassazione è ammesso quando vi sia illecito nella misura di sicurezza: l'omissione di una confisca obbligatoria integra tale illecito.
  • Quando la legge prevede la confisca obbligatoria (es. d.lgs. 74/2000), il giudice non può ometterla nel decreto di applicazione della pena senza motivare; l'omissione è censurabile d'ufficio in sede di cassazione.
  • La confisca è oggetto di statuizione officiosa del giudice e non può essere totalmente sottratta all'accordo tra le parti; quindi l'accordo di patteggiamento non vincola il giudice a rinunciare alla confisca obbligatoria.
  • Se la Corte di cassazione annulla per omissione della confisca, rinvia al giudice di merito per la sola pronuncia sulla confisca (quantificazione e modalità), senza intaccare il resto dell'accordo di patteggiamento.
  • Per il pubblico ministero: è corretto proporre ricorso per cassazione quando manca la pronuncia su una misura ablatoria obbligatoria; per la difesa: è necessario sollevare in sede di merito specifiche ragioni e richiedere espressa motivazione se si ritiene di escludere la confisca.

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