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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09552/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. dalla Corte di appello di Roma, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla penale responsabilità. La Corte rileva tuttavia che, contro una decisione resa all'esito del concordato in appello, sono deducibili solo vizi concernenti la volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, la difformità della sentenza rispetto al contenuto concordato e l'applicazione di una pena illegale; la censura proposta non rientra tra questi motivi.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi attinenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e alla pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso nei casi previsti comporta la declaratoria senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    È richiamata per il principio secondo cui l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure strettamente limitate alla formazione del consenso, alla validità del consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e decisione e alla legalità della pena.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione la carenza di motivazione sulla responsabilità penale quando la decisione impugnata sia il frutto di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., poiché tale doglianza esula dai motivi consentiti.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • Il controllo di legittimità sulla sentenza emessa a seguito di concordato in appello è un controllo tipizzato e non estensibile a questioni di merito sulla responsabilità già oggetto dell'accordo processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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