Cassazione Civile, Ordinanza n. 10002/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di vari aerogeneratori inseriti in parchi eolici classificati in categoria D/1. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento con rendita più elevata, calcolata secondo il criterio del costo di ricostruzione rapportato al biennio censuario di riferimento mediante indici ISTAT e con applicazione del saggio di capitalizzazione del 2%. La società aveva impugnato gli avvisi e la Commissione tributaria regionale aveva ridotto la rendita a euro 5.780,00 per aerogeneratore, ritenendo necessario considerare un coefficiente di deprezzamento per obsolescenza fisica e tecnologica e valorizzando anche pronunce di merito relative ad impianti analoghi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. 504/1992, sostenendo la correttezza del proprio criterio estimativo e deducendo che le sentenze richiamate dal giudice di merito non erano definitive. La società resistente contestava il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non individuasse in modo specifico le norme catastali asseritamente violate, essendo stato addirittura richiamato un articolo estraneo alla controversia (art. 7 d.lgs. 504/1992), e che la censura non si confrontasse con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata considerazione del coefficiente di deprezzamento. Ha inoltre osservato che il riferimento del giudice di merito ad altre decisioni di merito aveva solo valore di conferma probatoria e non vincolante, e che parte del ricorso tendeva a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. Conseguentemente l'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve indicare specificamente le norme violate e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
artt. 1 e 10 r.d. 13 aprile 1939, n. 652
La rendita catastale delle unità immobiliari speciali o particolari è determinata con stima diretta della singola unità.
artt. 27 e 28 r.d. 1 dicembre 1949, n. 1142
Per le unità prive di mercato comparabile il reddito ordinario può essere calcolato anche sul valore di costo di ricostruzione, tenendo conto di un adeguato coefficiente di riduzione rapportato allo stato attuale del bene.
art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La Corte rileva che la norma è del tutto estranea alla controversia, essendo relativa alle esenzioni ICI.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. è necessario indicare in modo puntuale le norme asseritamente violate e censurare la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza generica o avulsa dalla motivazione è inammissibile.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un criterio estimativo che richiede il deprezzamento del bene, il ricorso che si limiti a riproporre il criterio dell'ufficio senza confrontarsi con tale componente non coglie la ratio della decisione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio o del merito tecnico-estimativo, essendo preclusa la rivalutazione del fatto.
- Nella stima catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, ove manchi un mercato comparabile, il costo di ricostruzione deve essere corretto mediante un coefficiente di riduzione che tenga conto dello stato attuale del bene, inclusa l'obsolescenza fisica e tecnologica.
- Il richiamo del giudice di merito ad altre decisioni analoghe può avere solo valore di conforto argomentativo e probatorio, non efficacia vincolante o preclusiva, se la decisione è fondata autonomamente sul corretto criterio di stima.
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