Cassazione Civile, Ordinanza n. 04078/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza e di espropriazione per terreni siti in L'Aquila, località Sant'Elia, inseriti nelle aree destinate al "Progetto Case" per l'emergenza sisma Abruzzo 2009. La società proprietaria aveva chiesto alla Corte d'appello la liquidazione di indennità più elevate rispetto a quelle provvisorie offerte dall'amministrazione, sostenendo che i terreni dovessero essere considerati edificabili e che il loro valore dovesse essere calcolato secondo il criterio generale dell'art. 32 d.P.R. 327/2001, cioè con riferimento al valore di mercato alla data del decreto di esproprio. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6, d.l. 39/2009 e dell'art. 32 d.P.R. 327/2001, sostenendo in sintesi che: la norma speciale introdotta per gli interventi urgenti post-sisma non sarebbe applicabile al caso concreto perché successiva al provvedimento amministrativo che aveva attribuito edificabilità ai suoli e all'immissione in possesso; in ogni caso non imporrebbe necessariamente la valorizzazione al 6.4.2009, ma consentirebbe di usare i criteri ordinari o un criterio intermedio. La Corte d'appello aveva invece applicato la disciplina speciale, valorizzando la situazione urbanistica esistente alla data del sisma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale perché, secondo l'interpretazione già consolidata della Corte, per gli interventi urgenti conseguenti al sisma in Abruzzo il momento rilevante per determinare il valore del bene ai fini dell'indennità di occupazione e di espropriazione è la data dell'evento sismico, non quella del decreto di esproprio. La disposizione speciale dell'art. 2, comma 6, d.l. 39/2009 deroga all'art. 32 d.P.R. 327/2001 e mira a evitare che il valore dei beni sia influenzato dall'eccezionale fabbisogno abitativo generato dal sisma e dalla conseguente destinazione pubblica dei suoli, prevenendo ingiuste locupletazioni. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla pretesa inapplicabilità temporale della norma, perché nuova e non dimostrata come già dedotta nei gradi di merito. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese nei soli rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Norme richiamate
"ai fini della determinazione dell'indennità per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni attuate in forza del piano approvato dal Commissario straordinario"
norma speciale e derogatoria che retrodata il momento di riferimento per la stima al tempo del sisma, non al decreto di esproprio, per neutralizzare gli incrementi di valore dovuti all'emergenza post-sismica
legge di conversione del d.l. 39/2009
ha introdotto l'inciso finale dell'art. 2, comma 6, confermando la disciplina speciale per gli interventi post-sisma Abruzzo
criterio generale di determinazione dell'indennità espropriativa, derogato dalla disciplina speciale post-sisma
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
"fa proprio e costituisce parte integrante della presente sentenza"
richiamo alla motivazione di precedenti decisioni della Corte, recepite integralmente nella pronuncia
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamo al contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nelle espropriazioni e occupazioni d'urgenza disposte in attuazione di piani post-sisma, la disciplina speciale può imporre di assumere come parametro di stima la data dell'evento calamitoso e non quella del decreto di esproprio, anche se il bene abbia subito variazioni di destinazione o valore in seguito alla destinazione pubblica impressa dall'emergenza.
- La norma speciale che regola la quantificazione dell'indennità in contesti emergenziali prevale sulla disciplina generale dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 quando sia diretta a impedire che l'indennizzo risenta di incrementi di valore generati proprio dall'intervento pubblico e dall'eccezionale domanda abitativa connessa al sisma.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; chi le deduce deve anche indicare puntualmente dove e come le abbia già prospettate nel giudizio precedente, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- Quando la Corte di cassazione ritiene consolidato un indirizzo interpretativo e lo reputa condivisibile, può rigettare il ricorso richiamando integralmente la propria precedente giurisprudenza, soprattutto in presenza di norme speciali con finalità anti-speculative e anti-locupletative.
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