Cassazione Penale, Sentenza n. 21822/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato. Il ricorrente sosteneva che non fosse lui l'autore dei contatti con il proprietario del veicolo (Paolo Cangiamila) e che le utenze telefoniche e la carta Postepay utilizzata nella truffa fossero intestate o comunque riconducibili a soggetti stranieri e a terzi che avevano illecitamente acquisito la carta. Denunciava altresì che in altri procedimenti era stato assolto per fatti analoghi e chiedeva che fossero acquisite e valutate le deposizioni rese nelle udienze (31 maggio 2021 e 22 novembre 2021) che, secondo la difesa, dimostravano che chi aveva contattato Cangiamila non era Ghilardi e che la carta Postepay non si trovava nella disponibilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la condanna fondata sulla doppia conforme tra Tribunale di primo grado e Corte di appello non venisse effettivamente scalfita dalle deduzioni difensive, in quanto molte delle censure costituivano di fatto travisamento della prova per omissione sollevato per la prima volta in cassazione o non decisivo. La Corte ha ritenuto probatoria la circostanza che la somma di euro 2.720,00 fosse stata accreditata su una carta Postepay riferibile all'imputato e ha valorizzato gli screenshots di conversazioni e le foto/documenti del veicolo scambiati via WhatsApp. Ha inoltre ritenuto non determinante per l'esito la circostanza che alcune utenze fossero intestate a stranieri o che la carta fosse stata denunciata come sottratta, poiché appare implausibile che gli autori della truffa avessero potuto prevedere che la carta dell'imputato sarebbe finita nella loro disponibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Articolo riferito alla sostituzione di persona; la sentenza lo utilizza per contestare l'uso dei documenti di Cangiamila al fine di sostituirsi a lui nella trattativa
Concorso di persone nel reato; usato per indicare la partecipazione, anche con soggetti ignoti, alla commissione del reato
Circostanza aggravante o valutazione della recidiva semplice richiamata nella determinazione della pena
Codice penale, art. 81 comma 2
Riferimento alla continuazione tra più reati e alla determinazione della pena unica
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Individua i motivi di ricorso per cassazione (errore in fatto e violazione di legge); la Corte ricorda i limiti di tali censure
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Stabilisce l'inammissibilità del motivo di travisamento della prova sollevato per la prima volta in cassazione in presenza di doppia conforme; applicato per dichiarare inammissibile il ricorso
Codice di procedura penale, art. 165-bis disp. att. (citato)
Richiesta di allegazione di atti/processuali al ricorso; la difesa aveva chiesto l'inserimento di verbali di udienza
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att. (citato)
Richiama i limiti di esposizione del motivo di impugnazione; il ricorso enuncia i motivi nei limiti necessari per la motivazione
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato con condanna del ricorrente al versamento di 3.000 euro
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme (decisioni concordanti di primo e secondo grado) la Cassazione è molto rigorosa nel dichiarare inammissibili censure che si pongono come travisamento della prova sollevate per la prima volta in sede di legittimità: tali questioni devono essere sollevate e trattate in sede di appello.
- La prova che somme di denaro sono transitate su un conto o carta riconducibile all'imputato rappresenta un elemento fortemente significativo e può prevalere su circostanze difensive quali l'intestazione di utenze ad altri soggetti o la denuncia di sottrazione della carta, se la difesa non dimostra in modo convincente la connessione alternativa.
- Se la difesa ritiene decisivi depositi, verbali o testimonianze che scalfiscono la ricostruzione accusatoria, è essenziale farli valere e documentarli già in sede di appello; la mancata deduzione rende difficoltosa la loro successiva ammissibilità in cassazione.
- Argomentazioni basate su ipotesi logiche (ad es. che terzi non potevano prevedere il furto della carta) possono essere efficaci se ben sviluppate; tuttavia devono essere supportate da prove o ragionamenti forti per superare la valutazione complessiva dei fatti fatta dai giudici di merito.
- Chi propone ricorso in cassazione rischia, in caso di inammissibilità, non solo il rigetto ma anche l'onere delle spese processuali e sanzioni economiche; occorre quindi valutare attentamente la fondatezza e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso.
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