Sentenza del 04/04/2018 n. 8309 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare dell’omonimo complesso alberghiero a Terrasini, aveva chiesto al Comune il rimborso di € 68.143,66, oltre interessi e rivalutazione, per TARSU relativa al 2005, versata in base a tariffe che riteneva illegittime. Il Comune aveva mantenuto il silenzio sull’istanza dell’8 ottobre 2007. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Palermo, la CTR della Sicilia aveva accolto l’appello della società, riconoscendo il rimborso previa detrazione degli importi dovuti secondo le tariffe precedenti. Il Comune ha impugnato la decisione deducendo violazione degli artt. 68 e 69 del D.Lgs. n. 507/1993 e vizi di motivazione e nullità, contestando la necessità di una motivazione specifica dei parametri tariffari e la valutazione del rapporto tra tariffe alberghiere e tariffe delle abitazioni. La società ha inoltre sollevato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del decreto per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi del Comune e cassato la sentenza della CTR. Ha deciso nel merito, senza rinvio, rigettando il ricorso originario della società per gli importi ancora dovuti dopo lo sgravio parziale. Ha ritenuto legittima la distinzione tariffaria tra alberghi e abitazioni, anche con tariffe alberghiere notevolmente superiori, poiché la maggiore produzione di rifiuti degli alberghi è dato di comune esperienza; ha inoltre escluso che la delibera tariffaria debba contenere una motivazione specifica. I dubbi di costituzionalità sono stati giudicati manifestamente infondati, anche perché il contribuente può provare i presupposti per l’esenzione o la riduzione in relazione all’effettiva destinazione delle superfici e alla produzione di rifiuti. La società è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 7.200 oltre rimborso forfettario e accessori di legge; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 68 e 69
Quanto all'onere motivazionale posto a carico del Comune, si è stabilito - con orientamento che va qui confermato (ord. 913/16 cit., con ulteriori richiami) - che, in tema di TARSU, "è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applica a queste ultime."
La disciplina consente di differenziare la tariffa degli alberghi da quella delle abitazioni, anche fissandola a un livello notevolmente superiore. La legittimità della distinzione non dipende da una motivazione specifica della delibera sui parametri tariffari.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, commi 1, 2 e 3, 65 e 66
in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicchè, ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista dal citato art. 62, comma 2, per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
La detenzione o il possesso di un immobile comporta una presunzione relativa di produzione di rifiuti. Per ottenere l’esenzione o la riduzione, il contribuente deve indicare e provare le condizioni concrete di inutilizzabilità o la specifica destinazione delle superfici; la disciplina permette così di rapportare il tributo alla produzione effettiva o potenziale di rifiuti.
Art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12/CE; art. 11 della direttiva 75/442/CEE
Ebbene, nella valutazione di conformità della disciplina nazionale in materia rispetto al principio evincibile dall'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 (già desumibile dall'art. 11 della direttiva 75/442), la CG ebbe ad affermare (come recepito da Cass. cit.), che: "- è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; - in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonchè della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; - sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; - nella materia, le autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa; - per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purchè non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili."
Il principio "chi inquina paga" non impone di misurare individualmente i rifiuti effettivamente prodotti: sono ammessi criteri presuntivi fondati su superficie, destinazione e capacità produttiva, e la differenziazione tra categorie, purché non produca ad alcuni detentori costi manifestamente sproporzionati rispetto ai rifiuti producibili.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata. In questo caso ha quindi rigettato direttamente il ricorso introduttivo della contribuente, senza rinvio.
Massime di principio
- È legittimo applicare agli alberghi una tariffa TARSU superiore a quella delle abitazioni: la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli esercizi alberghieri può costituire un criterio ragionevole di classificazione, purché gli oneri non siano manifestamente sproporzionati ai rifiuti che la categoria può produrre.
- La delibera comunale che determina tariffe TARSU, in quanto atto amministrativo generale, non richiede una motivazione individualizzata o l’esplicitazione analitica dei parametri tariffari; la valutazione della tariffa va rapportata ai costi del servizio e alla classificazione economica delle categorie.
- La tariffa può essere calcolata mediante stime basate su superficie e destinazione dell’immobile, senza misurare la quantità effettiva di rifiuti prodotta da ciascun contribuente. Il metodo deve tuttavia rispettare proporzionalità e ragionevolezza.
- Chi chiede esenzione o riduzione non può limitarsi a contestare in astratto la tariffa: deve indicare e provare le condizioni oggettive delle superfici o la loro destinazione che giustificano l’esclusione o la minore imposizione. La stagionalità dell’attività alberghiera può rilevare per eventuali riduzioni previste, ma non rende di per sé illegittima la tariffa di categoria.
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