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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2220 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo cumulava censure di violazione di legge e di vizio motivazionale senza il quesito di diritto e il momento di sintesi richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. Non ha quindi esaminato nel merito la questione della deducibilità delle passività. Ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale relative alla successione. Sostenevano che, nel determinare la base imponibile di tali imposte, il valore degli immobili ereditati dovesse essere calcolato al netto delle passività dichiarate; denunciavano inoltre violazione delle regole sulla valutazione delle prove e vizio di motivazione. La CTR aveva ritenuto deducibili soltanto le passività strettamente inerenti agli immobili e aveva accertato che i pignoramenti documentati riguardavano debiti rilevanti ai fini dell’imposta di successione, non passività inerenti al trasferimento degli immobili.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Tuttavia il motivo di ricorso, a disparte il cumulo di doglianze, non è concluso nè dal quesito di diritto di cui all'art. 366-bis c.p.c., nè - in rapporto al dedotto vizio motivazionale - dal richiesto momento finale di sintesi in rapporto al fatto controverso decisivo, e alle ragioni di tale decisività (ancora art. 366-bis c.p.c., in rapporto all'art. 360 c.p.c., n. 5).

    La Corte ritiene inammissibile il motivo che, cumulando censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, non rispetta i requisiti formali richiesti dall’art. 366-bis c.p.c.: quesito di diritto per la prima censura e specifico momento di sintesi per la seconda.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure di violazione o falsa applicazione di legge e di vizio motivazionale devono essere formulate secondo i rispettivi requisiti processuali; nel caso esaminato, la mancanza delle indicazioni richieste dall’art. 366-bis c.p.c. ha impedito l’esame del motivo.

Massime di principio

  • Quando un ricorso per cassazione cumula censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, ciascuna deve rispettare i requisiti formali previsti per la specifica censura. La loro omissione può comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
  • La decisione non stabilisce nel merito quali passività siano deducibili dalla base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale: tale questione resta impregiudicata, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • In questa controversia, il mancato accoglimento dell’impugnazione ha comportato la condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate in 10.000 euro per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

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