Cassazione Penale, Sentenza n. 36171/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 56 e 648-bis c.p., articolando due motivi: 1) censura sulla presunta erronea applicazione dell'art. 648-bis c.p. e sulla carenza/contraddittorietà della motivazione, lamentando che la mera sproporzione tra la somma di denaro rinvenuta e i redditi dichiarati non sarebbe sufficiente a dimostrarne la provenienza illecita senza riscontri investigativi; 2) censura sulla determinazione della pena e sull'applicazione dell'art. 56 c.p., deducendo che il giudice di primo grado non avrebbe operato la riduzione prevista per il tentativo prima di calcolare la pena base e che la Corte d'appello ha motivato in modo contraddittorio la quantificazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico e dunque inammissibile, poiché il ricorrente non ha confrontato adeguatamente la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva indicato un elemento logico aggiuntivo (l'inconsistenza della giustificazione fornita dall'imputato e l'assenza di elementi identificativi dei presunti fornitori del denaro) a sostegno della provenienza illecita. Invece il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la motivazione sul trattamento sanzionatorio è contraddittoria (mancata spiegazione della riduzione per tentativo e della scelta della pena base e delle attenuanti). Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al profilo della determinazione della pena e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile, rendendo irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
Il giudice può fondare la ritenuta provenienza illecita di una rilevante somma di denaro anche su prove logiche che emergono dal contesto (ad es. occultamento e inconsistenza della giustificazione), senza necessità di accertare giudizialmente il delitto presupposto o i suoi autori, purché esistano elementi che rendano certa o altamente probabile l'origine delittuosa.
La riduzione della pena prevista per il tentativo deve essere applicata e motivata correttamente nel calcolo della pena complessiva; il giudice non può omettere di indicare come ha computato la riduzione per il tentativo e la modulazione delle circostanze attenuanti, altrimenti la motivazione risulta contraddittoria e la determinazione del trattamento sanzionatorio invalida.
Massime di principio
- Nel caso di sequestro di ingenti somme di denaro, la mera sproporzione con i redditi dichiarati non è automaticamente insufficiente: se il dichiarante non fornisce elementi verificabili (es. dati identificativi dei fornitori, prove documentali o investigazioni che confermino l'origine lecita), l'occlusione e l'inconsistenza della giustificazione possono costituire elemento logico a sostegno della provenienza illecita ai fini di 648-bis.
- In impugnazioni alla Corte di Cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di merito: argomentazioni generiche o aspecifiche saranno considerate inammissibili.
- Nella quantificazione della pena per reati consumati o tentati, il giudice deve applicare esplicitamente e motivare le riduzioni previste per il tentativo (art. 56 c.p.) prima di calcolare gli effetti di altre circostanze; omissioni o motivazioni contraddittorie su questo punto possono determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- Quando si contesta una condanna per riciclaggio o reati collegati al denaro, è strategico produrre elementi che identifichino la provenienza lecita (contratti, rimesse tracciate, dichiarazioni verificabili dei cessionari) o, in mancanza, dimostrare la plausibilità e verificabilità della versione data per evitare che l'assenza di riscontri sia interpretata come indizio di illiceità.
- La cassazione può confermare la responsabilità penale limitando l'annullamento al solo punto della determinazione della pena; pertanto, un successo parziale è possibile anche se la condanna sostanziale viene mantenuta.
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