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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36171/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 56 e 648-bis c.p., articolando due motivi: 1) censura sulla presunta erronea applicazione dell'art. 648-bis c.p. e sulla carenza/contraddittorietà della motivazione, lamentando che la mera sproporzione tra la somma di denaro rinvenuta e i redditi dichiarati non sarebbe sufficiente a dimostrarne la provenienza illecita senza riscontri investigativi; 2) censura sulla determinazione della pena e sull'applicazione dell'art. 56 c.p., deducendo che il giudice di primo grado non avrebbe operato la riduzione prevista per il tentativo prima di calcolare la pena base e che la Corte d'appello ha motivato in modo contraddittorio la quantificazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico e dunque inammissibile, poiché il ricorrente non ha confrontato adeguatamente la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva indicato un elemento logico aggiuntivo (l'inconsistenza della giustificazione fornita dall'imputato e l'assenza di elementi identificativi dei presunti fornitori del denaro) a sostegno della provenienza illecita. Invece il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la motivazione sul trattamento sanzionatorio è contraddittoria (mancata spiegazione della riduzione per tentativo e della scelta della pena base e delle attenuanti). Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al profilo della determinazione della pena e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile, rendendo irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il giudice può fondare la ritenuta provenienza illecita di una rilevante somma di denaro anche su prove logiche che emergono dal contesto (ad es. occultamento e inconsistenza della giustificazione), senza necessità di accertare giudizialmente il delitto presupposto o i suoi autori, purché esistano elementi che rendano certa o altamente probabile l'origine delittuosa.

  • art. 56 cod. pen.

    La riduzione della pena prevista per il tentativo deve essere applicata e motivata correttamente nel calcolo della pena complessiva; il giudice non può omettere di indicare come ha computato la riduzione per il tentativo e la modulazione delle circostanze attenuanti, altrimenti la motivazione risulta contraddittoria e la determinazione del trattamento sanzionatorio invalida.

Massime di principio

  • Nel caso di sequestro di ingenti somme di denaro, la mera sproporzione con i redditi dichiarati non è automaticamente insufficiente: se il dichiarante non fornisce elementi verificabili (es. dati identificativi dei fornitori, prove documentali o investigazioni che confermino l'origine lecita), l'occlusione e l'inconsistenza della giustificazione possono costituire elemento logico a sostegno della provenienza illecita ai fini di 648-bis.
  • In impugnazioni alla Corte di Cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di merito: argomentazioni generiche o aspecifiche saranno considerate inammissibili.
  • Nella quantificazione della pena per reati consumati o tentati, il giudice deve applicare esplicitamente e motivare le riduzioni previste per il tentativo (art. 56 c.p.) prima di calcolare gli effetti di altre circostanze; omissioni o motivazioni contraddittorie su questo punto possono determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • Quando si contesta una condanna per riciclaggio o reati collegati al denaro, è strategico produrre elementi che identifichino la provenienza lecita (contratti, rimesse tracciate, dichiarazioni verificabili dei cessionari) o, in mancanza, dimostrare la plausibilità e verificabilità della versione data per evitare che l'assenza di riscontri sia interpretata come indizio di illiceità.
  • La cassazione può confermare la responsabilità penale limitando l'annullamento al solo punto della determinazione della pena; pertanto, un successo parziale è possibile anche se la condanna sostanziale viene mantenuta.

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