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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12455/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 12/11/2020 con cui il Tribunale aveva disposto non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Il ricorrente ha dedotto che il giudice avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilita prevista dall'art. 649 comma 1 lett. b) c.p., in relazione all'art. 646 c.p., atteso che i fatti erano stati posti in essere in costanza di matrimonio e mentre era in corso la procedura di separazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la mancata applicazione, da parte del Tribunale, della causa di non punibilita di cui all'art. 649 c.p. e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'esimente opera finche non interviene la pronuncia che conclude il procedimento di separazione legale tra i coniugi. Trattandosi di statuizione piu favorevole per l'imputato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato che Lagioia Michele non e punibile ai sensi dell'art. 649 c.p.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.

    Causa di non punibilita applicabile ai reati commessi tra coniugi; nella vicenda e stata interpretata come estendere l'esimente anche agli illeciti commessi durante la separazione prima della pronuncia che conclude il procedimento, con esclusione della rilevanza penale degli atti.

  • art. 646 c.p.

    Norma che prevede il reato di appropriazione indebita, ossia il fatto-reato contestato nel caso; e stata valutata alla luce dell'esimente di cui all'art. 649 c.p.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale che ha consentito la presentazione di conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nel procedimento, come richiamato nel capo di motivazione.

  • Cass. Pen., Sez. 2, sent. n. 26533 del 10/05/2017

    Precedente giurisprudenziale richiamato: l'esimente di cui all'art. 649, comma 1, n. 1, c.p. viene meno solo in caso di pronuncia che conclude il procedimento di separazione legale; la separazione di fatto e irrilevante.

Massime di principio

  • Quando il fatto illecito e commesso tra coniugi o nel corso di una procedura di separazione non ancora conclusa, va valutata l'applicabilita dell'art. 649 c.p.; se applicabile, l'atto e privo di rilevanza penale.
  • Se sussistono sia la prescrizione sia una causa di non punibilita piu favorevole per l'imputato, il giudice deve applicare la regola piu favorevole e la Corte puo annullare senza rinvio.
  • La separazione di fatto non determina automaticamente la perdita dell'esimente prevista dall'art. 649 c.p.: e determinante la pronuncia che conclude il procedimento di separazione legale.
  • In casi analoghi la difesa deve tempestivamente eccepire l'applicabilita dell'art. 649 c.p. mentre l'ufficio istruttorio e il PM devono verificarne l'applicabilita prima di puntare su istituti estintivi come la prescrizione.
  • La Corte di Cassazione puo pronunciarsi direttamente sul punto nei casi in cui l'applicazione della norma piu favorevole renda evidente l'insussistenza della punibilita, disponendo annullamento senza rinvio.

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