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Sentenza

Sentenza n. 16731/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202311512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Affidamento a M.T. s.p.a. del servizio di riscossione per il Comune di Rende, compreso il contratto di concessione del 2 novembre 2016, rinnovato in base alla delibera di Giunta comunale n. 190 del 3 agosto 2021

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente chiedeva l’accertamento della nullità degli atti con cui il Comune di Rende aveva affidato a M.T. s.p.a. il servizio di riscossione delle imposte, sostenendo che il Comune fosse privo del potere di affidare tale funzione, che sarebbe spettato esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Deduceva la violazione del divieto derivante dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 2, del d.l. n. 193/2016 e dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, nonché la mancata osservanza del complesso iter di verifica richiesto per affidare il servizio a soggetti diversi dall’Agenzia delle Entrate. La controinteressata eccepiva il difetto di giurisdizione, l’incompetenza territoriale e il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere; nel merito sosteneva la legittimità dell’affidamento a soggetti privati iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997. La ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione personale di rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 84 c.p.a., senza esaminare le eccezioni preliminari della controinteressata né i motivi di merito sulla legittimità dell’affidamento. Ha richiamato il principio della disponibilità dell’interesse al ricorso: fino a quando la causa è trattenuta in decisione, la parte può rinunciare all’azione o dichiarare di non avere più interesse, e il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Spese compensate per la peculiarità della controversia; contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La dichiarazione di estinzione del processo deve ritenersi, pertanto, dovuta.

    In presenza di una rinuncia al ricorso validamente dichiarata dalla parte, il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la parte ricorrente può disporre dell’interesse al ricorso e rinunciare all’azione fino a quando la causa è trattenuta in decisione; in tale ipotesi il giudice deve conformarsi alla dichiarazione, senza procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione del suo interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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