Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24990/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione di entrambe le parti alla definizione agevolata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno sostenute.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da tre avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto parzialmente il gravame dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della decisione ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225. L'Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta, domandando a sua volta l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    Richiamato quale base normativa della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • L. 1° dicembre 2016, n. 225

    Legge di conversione del decreto-legge sulla definizione agevolata, richiamata come titolo della procedura adesiva.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale sopravvenuta può determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione.
  • Quando entrambe le parti concordano sull'intervenuta definizione agevolata e chiedono l'estinzione, il giudice deve dichiarare estinto il processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, salvo diversa previsione o accordo non risultante dal testo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.