Ordinanza n. 257/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione della sentenza n. 1092/2023 emessa in data 20.05.2023 nella causa iscritta al n. 3208/2017 R.G. dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1092/2023
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 1092/2023 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il ricorso, depositato il 6 novembre 2025, risultava privo di notificazione alla pubblica amministrazione e alle altre parti del giudizio definito dalla sentenza, come richiesto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. Il Ministero della Salute si è costituito il 24 novembre 2025, richiamando una presunta notificazione del 18 novembre 2025, comunque successiva al deposito del ricorso. La questione sottoposta al contraddittorio riguarda quindi la possibile inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il ricorso. Ha rilevato una possibile causa di inammissibilità derivante dall'inesistenza della notificazione e ha ritenuto che tale vizio non sia sanabile con effetto ex tunc mediante la costituzione dell'amministrazione intimata né mediante la rinnovazione della notificazione. Secondo il Collegio, la sanatoria prevista dall'art. 44, comma 3, c.p.a. riguarda la notificazione nulla e non l'inesistenza della notificazione. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha assegnato alle parti il termine di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione.
Norme richiamate
...alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo di cui si chiede l'esecuzione.
La sanatoria prevista per la notificazione nulla non opera, secondo l'ordinanza, quando la notificazione sia inesistente; in tal caso la costituzione dell'amministrazione o la rinnovazione della notificazione non producono sanatoria con effetto ex tunc.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla pronuncia di cui si chiede l'esecuzione; la mancanza della notificazione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- L'inesistenza della notificazione non è sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione dell'amministrazione intimata né dalla rinnovazione della notificazione, poiché la sanatoria prevista dall'art. 44, comma 3, c.p.a. concerne la notificazione nulla e non quella inesistente.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità per un vizio rilevato d'ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio processuale ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per memorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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