Cassazione Penale, Sentenza n. 22131/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso investe la conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da guerra (una granata) rinvenuta sepolta in una porzione del fondo collegato alla famiglia Alessi. Il giudizio di gravità indiziaria era fondato su elementi quali il possesso delle chiavi del cancello, dichiarazioni del nonno (che affermava la disponibilità del fondo da parte del nipote), fotografie della polizia giudiziaria e l'atteggiamento dell'indagato durante le perquisizioni. La difesa aveva prodotto memoria, fotografie e una relazione tecnica sostenendo che il fondo era di fatto suddiviso in tre porzioni separate da recinzioni interne, che la porzione con gli animali e i beni dell'Alessi era diversa da quella in cui era stata trovata la granata e che quindi non risultava la disponibilità dell'ordigno in capo al ricorrente. In primo esame il Tribunale del riesame aveva confermato la misura; la Corte di cassazione aveva già annullato con rinvio una precedente ordinanza ritenendone la motivazione carente e aveva invitato il Tribunale a valutare specificamente la documentazione difensiva. Nel nuovo provvedimento il Tribunale di rinvio ha replicato con argomenti ritenuti dalla Cassazione meramente formali o congetturali (richiamo alla mancata frazionamento catastale, considerazioni su occupazione del fondo da terzi, possibilità di scavalcare recinzioni e possesso di chiavi), senza dare risposta adeguata alle concrete allegazioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse ancora manifestamente illogica e non avesse dato adeguata risposta agli elementi difensivi (documentazione fotografica e relazione tecnica) che potevano incidere sulla valutazione della disponibilità del terreno e, quindi, sulla gravità indiziaria relativa al possesso dell'ordigno. Non è stata disposta alcuna statuizione di merito sulla sussistenza del fatto o dell'imputabilità né è stata disposta revoca automatica della misura; la decisione ha determinato l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
La doglianza riguardava la violazione di tale norma in relazione ai presupposti e alla motivazione dell'ordinanza di applicazione della misura. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve motivare adeguatamente e dare risposta puntuale alle argomentazioni difensive e agli elementi probatori prodotti, evitando conclusioni congetturali; non rileva la mera formalità catastale quando la questione è la concreta disponibilità di porzioni di terreno
sentenza Cassazione Sez. I, n. 16452/2021
Sez. 1, n. 16452 del 12 marzo 2021
Precedente pronuncia di annullamento con rinvio che aveva già censurato la carenza e l'illogicità della motivazione del Tribunale del riesame e aveva ordinato di valutare la documentazione difensiva. La Corte ha riaffermato l'obbligo di considerare e confrontare le prove difensive con quelle della polizia giudiziaria prima di confermare una misura cautelare
Massime di principio
- La disponibilità di un bene immobile va valutata sulla base della concreta conformazione e divisione fattuale del terreno e non su meri riferimenti formali (es. situazione catastale).
- Il giudice che conferma una misura cautelare deve dare risposta specifica e motivata agli argomenti e alla documentazione difensiva; la mancata considerazione di elementi potenzialmente rilevanti rende la motivazione illogica e può determinare l'annullamento con rinvio.
- Elementi indiziari basati su congetture (possesso di chiavi, possibilità teorica di scavalcare recinzioni, atteggiamento nervoso) non sono sufficienti da soli a sorreggere la gravità indiziaria se non sono correlati a dati oggettivi che escludano altre spiegazioni ragionevoli.
- La circostanza che più soggetti possano avere accesso a un fondo o che vi siano terzi interessati o occupanti attenua l'affidabilità di deduzioni circa la disponibilità esclusiva di un indagato e impone al giudice un esame più approfondito delle prove.
- Per la difesa in casi simili è decisivo produrre documentazione tecnica e fotografica chiara, dichiarazioni e ogni elemento che dimostri la reale suddivisione e disponibilità del terreno, chiedendo esplicita valutazione di tali elementi in sede di riesame.
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